Ordinanza n. 1459/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO della durata di cinque anni, con contestuale obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nonché comunicazione di avvio del procedimento per l’adozione della misura
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO e gli atti connessi, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. In particolare, ha contestato la propria identificazione quale autore dei fatti posti a fondamento della misura, lamentando l’inadeguata qualità dei fotogrammi prodotti dall’Amministrazione. La Questura ha replicato che il riconoscimento era stato effettuato dagli operatori mediante un’attenta visione delle riprese video. La controversia cautelare richiede quindi di verificare l’effettiva consistenza e attendibilità degli elementi audiovisivi utilizzati per l’identificazione.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare nel merito. Ha ritenuto necessario acquisire dalla Questura di Rovigo la parte delle riprese video utilizzate per l’identificazione del ricorrente e, comunque, una copia dei fotogrammi già depositati in adeguata qualità. Ha assegnato alla Questura il termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per il deposito della documentazione. Ha quindi rinviato il prosieguo dell’esame della domanda cautelare alla camera di consiglio del 9 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
divieto di accesso alle manifestazioni sportive ex art. 6 legge 13-12-1989 n. 401
La disposizione costituisce la base normativa del DASPO e dell’obbligo di presentazione impugnati; l’ordinanza non ne offre una specifica interpretazione.
art. 8 l. 241/1990
comunicazione ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/90
La disposizione è richiamata quale fondamento della comunicazione di avvio del procedimento impugnata; l’ordinanza non ne esamina la legittimità.
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Le disposizioni sono richiamate quali norme processuali relative agli incombenti istruttori; il TAR dispone l’acquisizione delle riprese video e di fotogrammi di adeguata qualità.
Massime di principio
- Quando la legittimità di una misura amministrativa dipende dall’identificazione del destinatario mediante immagini o riprese video, il giudice può disporre l’acquisizione diretta delle registrazioni utilizzate e di riproduzioni di qualità adeguata, se la documentazione già prodotta non consente un esame attendibile.
- La contestazione specifica dell’identificazione e dell’inadeguatezza dei fotogrammi può rendere necessario un approfondimento istruttorio prima della decisione sulla domanda cautelare.
- L’affermazione dell’amministrazione secondo cui il riconoscimento è stato effettuato mediante attenta visione delle riprese non esaurisce l’esigenza istruttoria quando il ricorrente contesta concretamente la qualità e l’idoneità degli elementi visivi posti a fondamento del provvedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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