Ordinanza n. 1445/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto di prosecuzione dell’attività di giochi leciti all’interno di un pubblico esercizio, unitamente agli atti presupposti e alla disciplina urbanistica comunale che equipara il cambio di gestione all’ampliamento delle sale da gioco
Esito
La controversia
L’impresa ha impugnato il provvedimento comunale del 19 dicembre 2022 con cui è stata vietata la prosecuzione delle attività di giochi leciti all’interno del pubblico esercizio, nonché gli atti istruttori del relativo procedimento, le deliberazioni consiliari di adozione e approvazione di una variante al PRG-PI e le Norme Tecniche Operative nella parte in cui equiparano il cambio di gestione all’ampliamento delle sale da gioco. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto un incombente istruttorio per acquisire la documentazione necessaria a ricostruire il contenuto dell’art. 1.3.6 delle Norme Tecniche Operative del PRG-PI nella versione definitivamente approvata e vigente alla data del provvedimento impugnato, al fine di individuare la disciplina urbanistica applicabile.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha accolto l’istanza del Comune di differimento dell’udienza, motivata da un concomitante impegno professionale non sostituibile e dalla presenza di un’unica componente dell’avvocatura civica. Poiché il precedente ordine istruttorio non era stato adempiuto e permaneva la necessità di acquisire la documentazione indispensabile per verificare la disciplina urbanistica applicabile, il Collegio ha reiterato l’ordine istruttorio, estendendo l’onere di produzione documentale a entrambe le parti, ciascuna per quanto nella propria disponibilità, fermo restando l’obbligo specifico dell’amministrazione di produrre la documentazione relativa alla formazione e approvazione degli atti urbanistici. È stato assegnato il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. La trattazione è stata rinviata alla pubblica udienza del 12 novembre 2026.
Massime di principio
- Quando la decisione dipende dalla ricostruzione del contenuto e della vigenza di una disciplina urbanistica comunale, il giudice amministrativo può disporre o reiterare un ordine istruttorio per acquisire la documentazione relativa alla versione definitivamente approvata e vigente degli atti applicabili.
- In applicazione del principio di leale collaborazione processuale, l’onere di produzione documentale può essere esteso a entrambe le parti per quanto rientra nella rispettiva disponibilità, senza escludere lo specifico obbligo dell’amministrazione di produrre gli atti urbanistici da essa formati o approvati.
- La mancata esecuzione di un precedente ordine istruttorio, quando la documentazione resta indispensabile per la decisione, giustifica la reiterazione dell’ordine e il rinvio della trattazione della causa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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