Ordinanza n. 388/2026 - Venezia, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno e silenzio sull’istanza di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura, adottato nel 2023 e notificato nel 2026, con cui era stata rigettata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, nonché il silenzio serbato sull’istanza di riesame. Il diniego era fondato, in particolare, su una segnalazione Schengen inserita da altro Stato membro in relazione a una condanna per reati in materia di stupefacenti. Il provvedimento richiamava inoltre ulteriori condanne per reati contro la fede pubblica e una segnalazione all’autorità giudiziaria. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché il preavviso di rigetto indicava soltanto carenze documentali, senza prospettare la successiva ragione ostativa fondata sulla segnalazione Schengen. Ha inoltre censurato il difetto di motivazione e l’illegittimità della qualificazione automatica della segnalazione come ostativa al soggiorno, sostenendo che la segnalazione non era più presente nel SIS ed era comunque scaduta alla data della notificazione del diniego. Ha dedotto, infine, l’assenza di una concreta pericolosità per l’ordine o la sicurezza pubblica e il radicamento in Italia, dove risiedeva da quattordici anni, invocando la giurisprudenza costituzionale richiamata nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione e ha sospeso il provvedimento di diniego, disponendo il riesame della posizione del ricorrente da parte dell’Amministrazione. Ha ritenuto assistite da fumus boni iuris le censure relative alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e al difetto di motivazione. In particolare, ha rilevato che l’art. 27 del regolamento (UE) 2018/1861, secondo l’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 6 del 2026, non attribuisce alla segnalazione Schengen un’efficacia automaticamente preclusiva rispetto alla decisione dello Stato membro sul rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno. Inoltre, alla data della notificazione del provvedimento, la segnalazione risultava scaduta; l’Amministrazione avrebbe quindi dovuto procedere a una valutazione concreta della pericolosità dello straniero e garantire un effettivo contraddittorio procedimentale, considerato che il preavviso di rigetto aveva prospettato motivi diversi da quelli poi posti a fondamento del diniego. Il periculum in mora è stato ritenuto sussistente in relazione al pregiudizio grave e irreparabile derivante dal diniego del titolo di soggiorno. Il riesame dovrà considerare sia tutti i precedenti penali richiamati nel provvedimento sia le circostanze dedotte dal ricorrente a sostegno della permanenza in Italia. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il giudizio di merito è stato rinviato alla pubblica udienza del 28 ottobre 2026.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
Il preavviso di rigetto deve consentire al destinatario di conoscere e contestare le ragioni ostative effettivamente poste a fondamento del provvedimento finale; non è sufficiente un preavviso relativo a carenze documentali quando il diniego venga poi fondato su una diversa ragione sostanziale.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata in relazione alla rilevanza della permanenza o meno della segnalazione Schengen e alla necessità di valutare la posizione dello straniero secondo le condizioni previste dall’ordinamento.
art. 27 regolamento (UE) 2018/1861
La segnalazione Schengen non produce automaticamente un effetto preclusivo nei confronti dello Stato membro chiamato a decidere sul rilascio o sul rinnovo di un titolo di soggiorno; l’autorità nazionale deve svolgere la valutazione richiesta dall’ordinamento, inclusa quella sulla pericolosità concreta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
La norma è richiamata a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La segnalazione Schengen non determina automaticamente il diniego o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno: l’amministrazione nazionale deve verificare la sua attualità e rilevanza e procedere alla valutazione concreta della pericolosità dello straniero.
- Quando la segnalazione Schengen risulta scaduta alla data della notificazione del diniego, l’amministrazione non può fondare il provvedimento su un’efficacia automaticamente ostativa della segnalazione, ma deve rivalutare in concreto la posizione dell’interessato sulla base degli elementi attuali.
- Il preavviso di rigetto è illegittimo quando prospetta soltanto carenze documentali e il provvedimento finale introduce, senza rinnovare il contraddittorio, una diversa ragione sostanziale ostativa, quale una condanna penale o una segnalazione Schengen.
- Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, la valutazione della pericolosità dello straniero deve essere adeguatamente motivata mediante considerazione complessiva dei precedenti penali e delle circostanze favorevoli dedotte dall’interessato, comprese la durata del soggiorno e il radicamento in Italia.
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