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Ordinanza

Ordinanza n. 1446/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502646

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro relativa all’attribuzione del beneficio della Carta elettronica del docente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto a usufruire del beneficio economico annuale della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, mediante emissione della carta e accredito dei relativi importi. Il ricorrente ha dedotto, in sostanza, la mancata esecuzione della pronuncia da parte del Ministero. L’Amministrazione ha documentato che l’Ufficio scolastico territoriale aveva trasmesso la sentenza al Ministero già nel marzo 2023 e nuovamente nel novembre 2025 e che, il 1° dicembre 2025, erano state pubblicate le indicazioni operative per l’attivazione della Carta docente in favore dei destinatari di sentenze passate in giudicato. Il TAR ha rilevato che la procedura richiede una minima collaborazione del docente, tramite il difensore, ma si sviluppa poi in modo sostanzialmente automatico, con controlli amministrativi meramente formali e successivo accredito tramite Sogei. Poiché la procedura risultava attivata prima della proposizione del ricorso, il Collegio ha dubitato della sussistenza, al momento della domanda, del presupposto della mancata esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e ha disposto incombenti istruttori ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Ha invitato entrambe le parti a depositare entro il 1° settembre 2026 una memoria e l’eventuale documentazione sulla questione della sussistenza della mancata esecuzione della sentenza al momento della proposizione del ricorso. Ha inoltre chiesto di precisare se, nelle more del giudizio, il Ministero, tramite Sogei, abbia effettivamente caricato sul borsellino elettronico del docente i voucher corrispondenti agli anni riconosciuti dalla sentenza. La decisione è stata riservata alla prima camera di consiglio decisoria utile successiva alla scadenza del termine istruttorio. Il Collegio ha prospettato che, ove fosse confermata l’attivazione della procedura prima della proposizione del ricorso e l’assenza di inerzia esecutiva, il ricorso potrebbe essere dichiarato inammissibile o comunque rigettato.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice, prima della decisione, di sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio e di assegnare un termine per il deposito di memorie e documenti; il TAR lo ha applicato per acquisire chiarimenti sulla concreta esecuzione della sentenza.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto provata la circostanza non contestata secondo cui, il 1° dicembre 2025, l’Amministrazione aveva attivato la procedura per il perfezionamento della Carta docente e l’accredito del voucher.

  • art. 1, legge n. 107/2015

    È la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente, riconosciuto al ricorrente dal giudice ordinario per le annualità indicate nella sentenza.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza presuppone una concreta e attuale mancata esecuzione del comando contenuto nel giudicato; se, prima della proposizione del ricorso, l’amministrazione ha già attivato la procedura necessaria all’esecuzione, deve essere verificata la permanenza del presupposto dell’azione.
  • Quando l’esecuzione del giudicato richiede una minima collaborazione del creditore e si completa attraverso una procedura amministrativa automatizzata con controlli meramente formali, l’attivazione della procedura può escludere, in concreto, l’inerzia dell’amministrazione, ferma la necessità di accertare l’effettivo completamento della prestazione dovuta.
  • La circostanza di fatto non contestata dalla parte cui è opposta può essere posta a fondamento della decisione ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.
  • Qualora il giudice rilevi d’ufficio una questione decisiva non previamente discussa, deve consentire alle parti di interloquire mediante memorie e documenti prima di definire il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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