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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12465/2022 del 04/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la sua responsabilità per il reato di rapina e ha escluso il riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen. (risarcimento del danno / danno di speciale tenuità), ritenendo il presunto risarcimento tardivo e comunque non decisivo. In particolare, il ricorrente documentava in udienza di avere corrisposto alla persona offesa €100 a fronte di un danno di €30 e sostiene che tale riparazione è avvenuta prima della pronuncia dell'ordinanza di ammissione al rito abbreviato, rendendola quindi tempestiva ai fini del riconoscimento dell'attenuante; deduce inoltre vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen., disponendo il rinvio a diversa sezione della Corte di Appello di Torino. La Corte ha accertato che il risarcimento è intervenuto prima della pronuncia dell'ordinanza di ammissione al rito abbreviato (udienza 23/11/2020) e ha affermato il principio secondo cui, nel rito abbreviato, la riparazione del danno ai fini della circostanza attenuante deve essere effettuata prima della pronuncia dell'ordinanza di ammissione (art. 438, comma 4 c.p.p.), non necessariamente prima dell'inizio della discussione ex art. 421 c.p.p.; inoltre la Corte ha precisato che, ai delitti di rapina, la valutazione della speciale tenuità richiede anche la considerazione degli effetti lesivi sulla persona offesa, e non solo il valore del bene sottratto. La questione poteva essere dedotta nonostante l'assenza di un motivo corrispondente nel primo appello, atteso che il ricorrente aveva proposto motivi nuovi in appello funzionalmente equipollenti; quindi il rinvio ordina alla Corte d'Appello di riesaminare la sussistenza dell'attenuante conformemente ai criteri indicati.

Norme richiamate

  • art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen.

    Riferita alla circostanza attenuante collegata alla riparazione del danno: la Cassazione la identifica, per il rito abbreviato, come riconoscibile se la riparazione (risarcimento o restituzione) è avvenuta prima della pronuncia dell'ordinanza di ammissione al rito ex art. 438, comma 4 c.p.p.

  • art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.

    Norma richiamata nel merito dalla Corte d'appello quale altra circostanza attenuante riconosciuta in favore dell'imputato; nella sentenza impugnata tale attenuante era stata ritenuta prevalente sulle aggravanti concorrenti

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    Stabilisce il potere/dovere del giudice d'appello di applicare anche d'ufficio, tra l'altro, una o più circostanze attenuanti; la giurisprudenza chiarisce però che, se l'esercizio officioso non è sollecitato nelle conclusioni in sede di appello, il mancato esercizio non motivato non può essere censurato in Cassazione, salvo che la mancata applicazione sia giustificata da una motivazione giuridicamente errata o sia stata sollecitata dalle parti.

  • art. 438, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'ordinanza di ammissione al rito abbreviato: la Cassazione individua la pronuncia di tale ordinanza come il momento entro il quale deve intervenire la riparazione del danno per essere tempestiva ai fini dell'art. 62, comma 1, n. 6 c.p.

  • art. 421, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'inizio della discussione: la Corte precisa che, nel rito abbreviato, la tempistica rilevante per la riparazione del danno non è più da porsi rispetto all'inizio della discussione ex art. 421 c.p.p., ma rispetto all'ordinanza di ammissione ex art. 438 c.p.p.

  • art. 69, cod. pen.

    Norma che regola il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti; la Cassazione ricorda che l'applicazione delle attenuanti può essere oggetto di comparazione a norma di tale articolo quando occorre

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato la riparazione del danno (risarcimento o restituzione) ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 c.p. è tempestiva se effettuata prima della pronuncia dell'ordinanza di ammissione al rito ex art. 438, comma 4 c.p.p.; non è necessario che avvenga prima dell'inizio della discussione ex art. 421 c.p.p.
  • Per i reati plurioffensivi come la rapina, la valutazione della speciale tenuità non può limitarsi al valore del bene sottratto: il giudice deve considerare anche gli effetti dannosi sulla libertà, integrità fisica e morale della persona offesa; solo una valutazione complessiva di speciale tenuità giustifica l'applicazione dell'attenuante
  • L'art. 597, comma 5 c.p.p. attribuisce al giudice d'appello il potere/dovere di applicare d'ufficio una o più attenuanti, ma la mancata esercitazione del potere, se non sollecitata nelle conclusioni di parte, difficilmente può essere impugnata in Cassazione, salvo motivazioni errate o richiesta esplicita in appello
  • Questioni nuove introdotte in sede di appello (motivi nuovi) possono, se rilevanti e adeguatamente dedotte, consentire la successiva deduzione in Cassazione anche quando manca un motivo identico nel ricorso in appello, purché tali nuovi motivi siano funzionalmente equipollenti a una sollecitazione del potere officioso del giudice d'appello
  • Se il risarcimento è stato effettuato prima dell'ordinanza di ammissione al rito abbreviato e il giudice di merito non lo ha valutato correttamente, il rimedio utile è l'annullamento limitato alla questione e il rinvio per nuovo esame conformemente ai principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione

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