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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6766/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata a Barba, gravemente indiziato per i reati di cui agli artt. 416-bis c.p. (associazione mafiosa) e 512-bis aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) mutamento della situazione rispetto all'inizio del trattamento cautelare, sostenendo che le dichiarazioni rese in dibattimento dai collaboratori (Mantella, Arena, Cannatà, Camillò) costituiscono elementi nuovi che dimostrerebbero l'assenza o la perdita di collegamento attuale con il sodalizio, e che il Tribunale non ha valutato tali esiti ai sensi dell'art. 299 c.p.p.; (2) violazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p., deducendo che sono emersi elementi favorevoli (es. lungo intervallo temporale dai fatti, periodi di detenzione) idonei a superare le presunzioni applicabili in materia di associazione mafiosa e a dimostrare l'affievolimento delle esigenze cautelari.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato: le dichiarazioni dei collaboratori non costituiscono, isolate, un "novum" idoneo a superare il giudicato cautelare e il complesso delle risultanze già valutate; il ricorrente non ha spiegato concretamente in che modo tali dichiarazioni avrebbero vanificato la gravità indiziaria originaria. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il mero decorso del tempo (o il "tempo silente") e precedenti periodi di detenzione non sono, di per sé, elementi sufficienti a dimostrare il venire meno delle esigenze cautelari e devono essere valutati insieme ad altri elementi concreti. Per tali ragioni il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00; è disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale che integra l'accusa di partecipazione all'associazione di tipo mafioso; il provvedimento conferma che le valutazioni cautelari tengono conto della gravità indiziaria rispetto a tale contestazione.

  • art. 512-bis cod. pen. (agg. ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.)

    Reato contestato in capo al ricorrente in versione aggravata; citato nella descrizione dei capi d'imputazione a fondamento della custodia cautelare.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Regola la revoca o sostituzione delle misure cautelari per sopravvenuti motivi; il giudice che esamina la richiesta non è tenuto a rinnovare integralmente la motivazione già resa, ma deve valutare la novità e la decisività degli elementi sopravvenuti e motivare perché essi non incidono sul giudicato cautelare.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferito alle presunzioni e agli elementi da valutare nella prospettazione della difesa; la Corte ha ritenuto che gli elementi addotti non superano le presunzioni sulla sussistenza delle esigenze cautelari.

  • art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Indica che il tempo trascorso dalla commissione del reato è un elemento da valutare nella decisione cautelare originaria; la Corte ha precisato che tale valutazione spetta al giudice che dispone la misura e non può essere invocata da sola in sede di revoca ai sensi dell'art. 299 c.p.p.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità; la Corte ha applicato tale disposizione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di trasmettere al direttore dell'istituto penitenziario copia del provvedimento; il provvedimento ha disposto tale adempimento.

Massime di principio

  • La mera dichiarazione di collaboratori di giustizia, se presa isolatamente, non è automaticamente idonea a mutare il quadro indiziario che giustifica una misura cautelare: occorre indicare con precisione in che modo il nuovo elemento incide sulle specifiche componenti della gravità indiziaria.
  • La preclusione 'endoprocessuale' impedisce la riproposizione di questioni già decise, salvo che emergano elementi realmente nuovi e decisivi. Chi chiede la revoca deve dimostrare la novità e la decisività della prova sopravvenuta rispetto al giudicato cautelare.
  • Il tempo trascorso dalla commissione del reato o dall'applicazione della misura non è di per sé sufficiente a dimostrare l'affievolimento delle esigenze cautelari; deve essere considerato unitamente ad altri elementi concreti che attestino la perdita di collegamenti o la venuta meno del pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio.
  • In sede di revoca ai sensi dell'art. 299 c.p.p. il giudice valuta soprattutto l'incidenza delle novità emerse sul precedente quadro probatorio e deve motivare perché tali novità non determinano la modifica o la revoca della misura, senza dover rifare completamente l'istruttoria originaria.
  • Chi intende ottenere la revoca della custodia cautelare in casi di contestata adesione ad associazioni mafiose ha l'onere di fornire elementi concreti e specifici che provino la cessazione o l'interruzione significativa dei vincoli con il sodalizio, non semplici affermazioni generiche o argomenti basati solo sul decorso del tempo.

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