Cassazione Penale, Sentenza n. 12332/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell’ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere: il ricorrente era accusato di partecipazione all’associazione di tipo 'ndranghetistico (art. 416-bis c.p.) facente capo a Francesco Patitucci e di numerosi reati-fine (estorsioni pluriaggravate anche ex art. 416-bis.1 c.p., tentato furto, ricettazione, danneggiamenti e incendio), contestati come svolti in concorso. La difesa ha dedotto carenza e vizio di motivazione (artt. 606 c.p.p.) sostenendo che le conclusioni del Tribunale si fondano su una relazione di vicinanza con Gianluca Maestri e sulla partecipazione ai reati-fine, mentre non vi sarebbero elementi idonei a dimostrare una effettiva “affectio societatis” o che il ricorrente fosse posto a disposizione del sodalizio; ha inoltre richiamato l’assenza di riferimenti all’affiliazione o alla partecipazione del ricorrente nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione alla partecipazione all'associazione di tipo mafioso e ai reati-fine: è stato valorizzato il ruolo sistematico del ricorrente nelle estorsioni (riscossione di somme e "cesti natalizi" da imprenditori come nel caso del supermercato "Conad City", prestazioni non retribuite, minacce, furto e utilizzo di autovetture provento di reato, incendi ai danni di "DELCOM S.r.l.") e il rapporto privilegiato con Gianluca Maestri, ritenuto figura di vertice/reggente per il suo ruolo di "cerniera" fra articolazioni. La Corte ha affermato che la mancanza di riferimenti in capo ai collaboratori di giustizia non è determinante se il quadro indiziario complessivo è coerente e indica una stabile e organica partecipazione al sodalizio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e il provvedimento è stato trasmesso all’istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
La Corte interpreta la norma valorizzando non solo l'eventuale affiliazione rituale ma la stabile e organica partecipazione al tessuto organizzativo: la partecipazione può essere desunta da un contributo sistematico e continuativo ai reati-fine e dalla messa a disposizione dell'organizzazione
Norma richiamata per la funzione del Tribunale come giudice del riesame nella conferma della misura cautelare
artt. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Richiamati come criteri di censura invocati dalla difesa (vizio di motivazione e violazione di legge) nell'impugnazione contro l'ordinanza cautelare
Norma processuale richiamata nella doglianza difensiva riguardo alla valutazione degli elementi di prova ai fini dell'ordinanza cautelare (contestata dalla difesa)
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione che impone la trasmissione all’istituto penitenziario del provvedimento cautelare per gli adempimenti richiamati (comma 1-bis)
Massime di principio
- In materia di misure cautelari per associazione mafiosa, non è indispensabile la prova di una affiliazione rituale: la sussistenza della partecipazione può essere desunta da un quadro indiziario unitario che mostri una stabile, continuativa e organica messa a disposizione del sodalizio
- Il coinvolgimento sistematico in reati-fine tipici (es. estorsioni ripetute a imprenditori) e la partecipazione a funzioni di riscossione o decisione rafforzano l’inferenza di adesione al vincolo associativo anche in assenza di testimonianze dirette
- Il rapporto privilegiato con soggetti ritenuti apicali o reggenti è un elemento indiziario importante: legami stretti e ruolo di "braccio destro" aiutano a ricostruire la collocazione nell’organizzazione
- La mancata menzione del nominativo da parte di collaboratori di giustizia non esclude la rilevanza probatoria di altri elementi (intercettazioni, condotte criminose ripetute, attività di riscossione, utilizzo di beni provento di reato): la valutazione è globale e non atomistica
- Per il difensore, criticare la motivazione deve evidenziare concrete lacune logiche o contraddizioni nel ragionamento del giudice della cautela; la mera assenza di un elemento probatorio isolato (es. dichiarazioni di pentiti) difficilmente basta se il sistema indiziario è complessivamente solido
- In sede di riesame cautelare il giudice valuta la sussistenza dei gravi indizi nel complesso: ricorsi che non scardinano la logica complessiva delle valutazioni sul contributo ai reati-fine e sulla collocazione nell’associazione sono destinati a essere rigettati
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