Cassazione Civile, Ordinanza n. 06817/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
La vicenda origina da un’ordinanza-ingiunzione con cui l’autorità di vigilanza aveva irrogato a più componenti del consiglio di amministrazione di una banca una sanzione pecuniaria per violazioni del Testo unico della finanza in relazione a carenze del prospetto informativo relativo a un’offerta al pubblico di azioni. L’opposizione proposta avverso la sanzione era stata parzialmente respinta in appello, con sola riduzione dell’importo. Uno dei sanzionati proponeva quindi ricorso per cassazione con otto motivi contro la sentenza d’appello. Nel corso del giudizio di legittimità la difesa del ricorrente depositava documentazione attestante il decesso dell’interessato, avvenuto prima della decisione. La Corte prende atto che la morte dell’autore dell’illecito amministrativo estingue l’obbligazione sanzionatoria, non trasmissibile agli eredi, e che tale vicenda comporta il venir meno dell’oggetto sostanziale dell’opposizione e la sopravvenuta inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte dichiara cessata la materia del contendere per il venir meno dell’ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione, conseguenza del decesso del soggetto sanzionato, che estingue l’obbligazione pecuniaria amministrativa e rende inutile la prosecuzione del giudizio. Non provvede sulle spese, disponendo spese irripetibili; inoltre esclude il presupposto per l’ulteriore contributo unificato. La decisione si fonda sulla regola per cui la sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi e il decesso, se documentato, determina la sopravvenuta inammissibilità della controversia.
Norme richiamate
norma violata nel procedimento sanzionatorio originario relativo al prospetto informativo
norma violata nel procedimento sanzionatorio originario relativo al prospetto informativo
richiamato in relazione alle conseguenze della modifica normativa sulla pubblicità dell'udienza
consente il deposito della documentazione attestante il decesso nel giudizio di cassazione
art. 8, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002
le spese restano a carico di ciascuna parte, non applicandosi la soccombenza nel caso di estinzione del rapporto sanzionatorio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
esclude il raddoppio del contributo unificato in presenza della declaratoria di inammissibilità sopravvenuta
Massime di principio
- La morte dell’autore di una violazione amministrativa pecuniaria estingue l’obbligazione sanzionatoria e impedisce la trasmissione della sanzione agli eredi.
- Nel giudizio di cassazione, la sopravvenuta estinzione del rapporto sanzionatorio, se documentata, comporta la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per venir meno dell’oggetto sostanziale dell’impugnazione.
- Quando il rapporto sostanziale sanzionatorio si estingue per morte del trasgressore, non trovano applicazione i criteri della soccombenza per la regolazione delle spese, che restano disciplinate dalla normativa speciale sulle spese anticipate dalle parti.
- La documentazione del decesso prodotta in cassazione può essere valutata ai sensi dell'art. 372 c.p.c. ai fini della declaratoria dell'improcedibilità/inammissibilità sopravvenuta.
Come è indicizzato
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