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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25039/2021 del 16/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

Un consorzio titolare di una concessione di derivazione di acque ad uso irriguo impugnava davanti al TSAP un decreto regionale di VIA nella parte in cui, a tutela della qualità delle acque di falda risultate contaminate da sostanze provenienti da un vicino insediamento industriale, imponeva al concessionario: un piano di monitoraggio da trasmettere ad ARPA; la sospensione dell’utilizzo delle acque se fosse stato superato il parametro indicato dall’ISS; e l’adozione, d’intesa con ARPA, di tecniche di rimozione degli inquinanti e di abbattimento dei contaminanti prima di riprendere l’uso irriguo. Il ricorso per cassazione era articolato in quattro motivi: 1) violazione degli artt. 26 e 28 d.lgs. 152/2006, sostenendo che le prescrizioni ambientali non potessero tradursi in obblighi gravanti sul consorzio per contaminazioni non imputabili a sua colpa; 2) violazione degli artt. 3-ter, 239, 242 e 245 d.lgs. 152/2006 e del principio europeo 'chi inquina paga', deducendo che le misure di rimozione/abbattimento avessero natura di bonifica e dovessero gravare sul responsabile dell’inquinamento, o subordinatamente sulla regione quale proprietaria degli impianti; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché la sentenza non avrebbe considerato che le prescrizioni di rimozione e abbattimento equivalevano a interventi di bonifica; 4) violazione dell’art. 119 d.lgs. 152/2006, perché i canoni concessori dovrebbero già essere omnicomprensivi dei costi ambientali e dunque non includere ulteriori oneri di bonifica.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo, ha dichiarato assorbito il terzo e inammissibile il quarto; ha ritenuto infondato o inammissibile il primo motivo. Ha quindi cassato la sentenza del TSAP con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione, affinché si uniformi al principio di diritto secondo cui le prescrizioni di VIA che impongono tecniche di rimozione degli inquinanti e procedure di abbattimento dei contaminanti, perché riconducibili a misure di riparazione primaria/bonifica, non possono essere poste a carico del concessionario non responsabile della contaminazione, ma solo del responsabile dell’inquinamento, ove individuato. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 26 d.lgs. 152/2006

    Il provvedimento di VIA è integrato nel titolo abilitativo e recepisce le eventuali condizioni ambientali imposte al progetto.

  • art. 28 d.lgs. 152/2006

    Il proponente deve ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA e agli obblighi di monitoraggio.

  • art. 3-ter d.lgs. 152/2006

    Richiama il principio 'chi inquina paga' tra i principi fondamentali della tutela dell’ambiente.

  • art. 239 d.lgs. 152/2006

    Ribadisce, in materia di bonifica e ripristino di siti contaminati, il principio 'chi inquina paga'.

  • art. 242 d.lgs. 152/2006

    Disciplina gli obblighi del responsabile della contaminazione nell’ambito delle procedure di bonifica.

  • art. 245 d.lgs. 152/2006

    Impone al proprietario o gestore non responsabile che rilevi il superamento della CSC di comunicare gli eventi alle autorità competenti e di attuare misure di prevenzione, salvi gli obblighi del responsabile della contaminazione.

  • art. 9 direttiva 2000/60/CE

    Gli Stati membri devono tener conto del recupero dei costi idrici, compresi i costi ambientali, secondo il principio 'chi inquina paga'.

  • art. 191 TFUE

    È il fondamento eurounitario del principio 'chi inquina paga' richiamato dalla Corte.

  • direttiva 2004/35/CE

    La disciplina nazionale è stata adeguata per chiarire che, in tema di danno ambientale, il criterio cardine è la riparazione in forma specifica.

  • art. 119 d.lgs. 152/2006

    Il ricorrente invocava il carattere onnicomprensivo dei canoni concessori anche rispetto ai costi ambientali; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro di legittimità utilizzato per le censure di violazione/falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È stato invocato per dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la memoria depositata dal ricorrente nella fase camerale.

Massime di principio

  • In sede di VIA relativa a una derivazione idrica ad uso irriguo, possono essere legittimamente imposti al concessionario obblighi di monitoraggio della qualità delle acque e di sospensione della captazione in caso di superamento delle soglie di contaminazione, perché misure preventive collegate all’esercizio della derivazione.
  • Le prescrizioni che impongono l’adozione di tecniche di rimozione degli inquinanti o di abbattimento dei contaminanti, quando mirano a riportare la risorsa ambientale alle condizioni originarie, hanno natura di riparazione primaria/bonifica e non possono gravare su soggetti che non siano responsabili della contaminazione.
  • Il principio 'chi inquina paga' comporta che gli interventi di bonifica e ripristino ambientale debbano essere posti a carico del responsabile dell’inquinamento, ove individuato, mentre al proprietario o gestore non responsabile possono essere richiesti solo gli obblighi di prevenzione e di comunicazione previsti dalla legge.
  • La censura di violazione di legge che, in realtà, mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito è inammissibile in sede di legittimità.
  • Una doglianza sul canone concessorio è inammissibile per difetto di specificità se non chiarisce la struttura del canone e l’effettiva incidenza economica delle prescrizioni contestate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civileBancario e finanziarioEsecuzioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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