Cassazione Penale, Sentenza n. 35874/2023 del 28/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha confermati colpevoli per i reati di usura, estorsione e tentata estorsione (con unificazione per continuazione). Le censure principali mirano a ottenere la rinnovazione dell'istruttoria (acquisizione di una consulenza tecnica di parte e escussione della persona offesa), a contestare la valutazione delle prove e la motivazione della Corte territoriale (presunto travisamento delle intercettazioni, incongruenze tra le dichiarazioni, mancata considerazione dell'ordinanza del riesame), a chiedere la riqualificazione di alcuni fatti (es. esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod. pen.) e a contestare il calcolo della pena e il mancato riconoscimento di attenuanti o l'applicazione di aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi alla tardiva richiesta di acquisizione della consulenza di parte e alla necessità di nuovi approfondimenti nel giudizio di appello, richiamando la limitazione dei poteri istruttori nel giudizio abbreviato d'appello e la discrezionalità del giudice nell'ammettere prove solo se necessarie. Ha inoltre escluso la rilevabilità in cassazione di una rivalutazione del merito e del parametro di valutazione delle fonti probatorie salvo vizi di motivazione evidenti; ha ritenuto corrette le valutazioni di merito sull'attendibilità della persona offesa, sulla sussistenza delle aggravanti (stato di bisogno e destinazione a attività imprenditoriale) e sulla consumazione continuata del reato di usura; ha ritenuto non sussistente né l'assorbimento di alcuni capi né la desistenza dall'attività delittuosa. Sono state confermate le condanne e la rideterminazione delle pene in appello; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende e a rifondere le spese di rappresentanza e difesa delle parti civili/altre spese come disposto.
Norme richiamate
Regola il giudizio abbreviato e rinvia all'udienza preliminare per le relative disposizioni; la Corte ricorda che, una volta scelto il rito abbreviato incondizionato, la acquisizione di atti e documenti extra-fascicolo è possibile solo se ammessi prima dell'inizio della discussione e rimane nel potere discrezionale del giudice
art. 421, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato per affermare che i difensori possono utilizzare atti e documenti ammessi dal giudice prima della discussione; ribadisce i limiti all'uso di documenti esterni nel rito abbreviato
art. 416, comma 2 cod. proc. pen.
Cita la differenza tra fascicolo del pubblico ministero e altri atti utilizzabili in dibattimento, utile per delimitare quali documenti potevano essere assunti
Norma che regola l'integrazione istruttoria in appello nel rito abbreviato; la Corte ricorda che il potere di integrazione è limitato alle lacune strutturali e alla assoluta necessità ai fini della decisione, non può essere usato per esplorare nuove piste probatorie
Richiamato nelle censure sulla valutazione delle prove; la Corte precisa che eventuali violazioni dell'art. 192 sono valutabili in cassazione solo nei termini di vizio di motivazione (art. 606, lett. e) ), non come nuova rilettura del fatto
Funge da parametro per i limiti del sindacato in Cassazione: la Corte ricorda che non può rinnovare la valutazione del merito e può sindacare la motivazione solo per specifici vizi indicati dall'art. 606
Norma sull'estorsione: richiamata per le contestazioni sui capi relativi alle minacce e alle condotte violente; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione e la valutazione degli elementi costitutivi del reato
Norma sull'usura e relative aggravanti (comma 5, n. 3 e 4): la Corte conferma che lo stato di bisogno e la destinazione a attività imprenditoriale possono sussistere anche in forme meno estreme e che l'usura è reato a consumazione prolungata
Esercizio arbitrario delle ragioni proprie: la Corte rileva la differenza fra questa fattispecie e l'estorsione e conferma che, nel caso concreto, mancavano i presupposti per ritenere le condotte riconducibili a esercizio arbitrario
Regola il cumulo giuridico/continuazione: utilizzata nella determinazione della pena complessiva e per il rispetto del divieto di reformatio in peius nella determinazione del trattamento sanzionatorio
Norma richiamata per la liquidazione delle spese: la Corte condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma dovuta alla Cassa delle ammende
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti della motivazione in cassazione e per motivare la decisione sintetica della Corte, limitando la trattazione ai soli punti necessari
Norma sul ricorso immediato del pubblico ministero; citata nel contesto del controllo sulla determinazione della pena e delle censure del PM
art. 111 Cost.
Richiamato dalla giurisprudenza invocata per ricordare il principio del giusto processo e la formazione della prova nel contraddittorio; usato per giustificare la separazione tra fase cautelare e processo
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato d'appello le richieste di integrazione probatoria da parte dell'imputato sono limitate: il giudice può disporre acquisizioni solo se strettamente necessarie per colmare lacune 'strutturali' e non per esplorare nuove piste difensive.
- La consulenza tecnica di parte preesistente al processo non è automaticamente prova "sopravvenuta": se richiesta tardivamente nel rito abbreviato può essere dichiarata inammissibile se non indispensabile alla decisione.
- La Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito: non può rivedere la valutazione delle prove o la scelta tra versioni contrastanti salvo che emergano vizi di motivazione manifesti, travisamento della prova o violazioni di legge espressamente ricondotte ai limiti dell'art. 606 c.p.p.
- Le contestazioni relative all'art. 192 c.p.p. (onere motivazionale) possono essere censurate in cassazione solo come vizio di motivazione nei limiti dell'art. 606, lett. e), e non come semplice diversa valutazione del fatto.
- L'usura è reato a consumazione protratta: atti e pagamenti compiuti nel tempo possono costituire momenti consumativi; una successiva rinuncia agli interessi non cancella i reati già consumati.
- Lo stato di bisogno e la destinazione delle somme a attività imprenditoriale come aggravanti dell'usura devono essere valutate nel loro concreto significato e possono desumersi anche da elementi indiretti (proteste, incapacità di pagare, uso delle somme).
- Le richieste ripetute in cassazione di questioni già ampiamente discusse e rigettate in appello, se non specifiche e argomentate rispetto alla motivazione impugnata, sono aspecifiche e portano all'inammissibilità del ricorso.
- Il divieto di reformatio in peius e le regole sul calcolo della pena in caso di continuazione devono essere osservati; la Corte verifica che la determinazione della pena sia coerente con i principi consolidati (es. Sez. U. Ciabotti) ma non sostituisce il giudice di merito in questa funzione
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