Sentenza n. 11419/2026 - Roma, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n.71/2023, pubblicata il 25.1.2023, emessa dal Tribunale di Tivoli Sezione Lavoro passata in giudicato, recante “dichiara il diritto di Irma Pace di vedersi riconosciuta, al momento della ricostruzione della carriera dopo l’assunzione a tempo indeterminato, l’intera anzianità maturata durante il servizio preruolo (con l’inserimento nella corrispondente classe stipendiale) come sopra accertata e condanna il Ministero dell’Istruzione a corrispondere alla stessa ricorrente la somma complessiva di euro 8.997,88 a titolo di differenze retributive maturate, oltre rivalutazione ed interessi come per legge”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata piena esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, sul riconoscimento dell’anzianità di servizio preruolo e sul pagamento delle differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera mediante computo integrale dell’anzianità maturata durante il servizio preruolo e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 8.997,88, oltre rivalutazione e interessi. La ricorrente ha dedotto che l’Amministrazione aveva adempiuto soltanto parzialmente e che non era intervenuto alcun pagamento totalmente solutorio. Il TAR ha verificato che il ricorso era stato notificato dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica della decisione in forma esecutiva previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. La sentenza azionata risultava inoltre depositata ai sensi dell’art. 114, comma 2, c.p.a. e passata in giudicato. Il Ministero e la Ragioneria dello Stato, ritualmente coinvolti nel contraddittorio, non hanno contestato le deduzioni della ricorrente né dimostrato la piena esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Il Collegio ha ritenuto comprovata la mancata piena esecuzione della sentenza, anche in ragione dell’assenza di contestazioni da parte dell’Amministrazione e della Ragioneria dello Stato dopo la memoria esplicativa della ricorrente. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente qualificato, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per l’esecuzione sostitutiva. È stata riservata l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114 c.p.a. qualora l’inadempimento persista dopo entrambi i termini. Il TAR ha inoltre riconosciuto, sulla somma ancora dovuta, gli ulteriori interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo e il rimborso delle spese vive successive. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha ordinato l’esecuzione del giudicato, nominato il commissario ad acta e riservato l’applicazione della penalità di mora.
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, termine ritenuto decorso prima della notifica del ricorso.
art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000
Richiamato quale disposizione modificativa dell’art. 14 d.l. n. 669/1996.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Richiamato quale ulteriore disposizione modificativa del termine dilatorio previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.
I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto; il TAR ne ha fatto applicazione alla somma ancora dovuta sino al soddisfo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata piena esecuzione di un giudicato nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice ordina all’amministrazione obbligata di adempiere entro un termine congruo, anche quando vi sia stato un adempimento soltanto parziale.
- Quando l’amministrazione, ritualmente coinvolta nel contraddittorio, non contesta puntualmente le deduzioni relative al credito residuo e alla mancata integrale esecuzione del giudicato, tali circostanze possono essere ritenute provate dal giudice dell’ottemperanza.
- In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendo un ulteriore termine per l’esecuzione sostitutiva.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può riservare l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114 c.p.a. per l’ipotesi di mancata esecuzione anche dopo l’intervento del commissario ad acta.
- Sulle somme liquide ed esigibili ancora dovute in esecuzione del giudicato maturano ulteriori interessi legali fino al soddisfo, salvo diversa previsione della legge o del titolo esecutivo.
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