Cassazione Penale, Sentenza n. 46670/2022 del 12/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato l'assoluzione con formula 'perche il fatto non costituisce reato' pronunciata in primo grado. Il ricorrente contestava la valutazione della prova e la motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis cod. pen.), sostenendo che la intestazione della societa Signe s.r.l. e dei beni ad essa attribuiti non dimostrerebbe il trasferimento reale a Dabalà Massimo ma al piu una generica disponibilita. Denunce specifiche: (1) vizio di motivazione e errata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e dei limiti del devolutum (art. 597 c.1 c.p.p.), con inversione dell'onere della prova; (2) carenze e illogicita' della motivazione sulla titolarita' della societa Signe in capo a Dabalà; (3) insufficiente prova degli atti di disposizione patrimoniale attribuiti a Dabalà, con critica alle deposizioni dei testi; (4) erronea applicazione dell'art. 512-bis e mancanza di motivazione circa la materialita' del trasferimento rispetto alla concessione demaniale in Cavallino e all'assenza di vantaggi economici concreti.
La decisione
Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il ricorrente non abbia indicato in modo specifico ed esaustivo le evidenze che avrebbero reso incompatibile e infedele la ricostruzione dei giudici di merito, limitandosi a riproporre censure gia' formulate e motivatamente respinte. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nelle sentenze 'doppie conformi', la motivazione di primo e secondo grado forma un unico corpo argomentativo e che il ricorrente deve puntualmente confrontarsi con i passaggi decisivi. La Corte ha confermato la valutazione probatoria svolta dai giudici di merito (trascrizioni intercettazioni, deposizioni, esame dell'imputato, dichiarazioni di Dabalà che affermava di 'gestire tutto come se fosse suo', attivita' effettuate sull'area demaniale e interventi materiali), ritenendo che fosse sufficiente dimostrare la titolarita' fittizia di taluni beni per integrare il reato. Per effetto dell'inammissibilita' e in applicazione dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente e' stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La fattispecie inizialmente prevista dal d.l. 306/1992 (art. 12-quinquies) e l'odierno art. 512-bis cod. pen. disciplinano il trasferimento fraudolento di valori per eludere le misure di prevenzione patrimoniali; la Corte ha ritenuto integrato il reato ove sia dimostrata la disponibilita' effettiva di beni in favore del soggetto che intende eluderle, anche se non tutti i beni societari risultino materiale disponibilita del medesimo.
Riferito dal ricorrente come norma che imporrebbe l'immediata dichiarazione di cause di non punibilita'. La Corte ha ritenuto che non fosse stata violata: l'onere del ricorrente in Cassazione e' di dimostrare puntualmente l'infedelta' o l'incompatibilita' della motivazione dei giudici di merito.
art. 597, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato nelle doglianze relative ai limiti del devolutum; la Corte ricorda che il ricorso deve confrontarsi con il devoluto e con i passaggi decisivi della sentenza impugnata e indicare specificamente gli elementi di critica.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che prevede la formula assolutoria per insufficienza di prove; la Corte osserva che la regola non puo' essere invocata in maniera generica quando il giudice di merito ha valutato compiutamente elementi probatori concordanti.
Riferito in relazione all'audizione di Dabalà come teste rese secondo la procedura dell'art. 197-bis; le dichiarazioni sono state valorizzate nella valutazione complessiva del giudice di merito.
Norma applicata per l'effetto della declaratoria di inammissibilita': obbligo di ciascuna parte vincente di ottenere la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende (importo equitativamente fissato in euro 3.000,00).
Cass. civ., sez. 5, n. 31642 del 2019 (giurisprudenza citata)
Richiamata per affermare che i diritti concessori su beni demaniali possono assumere natura di utilita' patrimoniale suscettibile di valutazione economica e, quindi, rientrare nell'ambito delle misure ablative.
Massime di principio
- In Cassazione il motivo deve essere specifico: occorre indicare puntualmente i passaggi decisivi della sentenza impugnata ritenuti contraddittori o infedeli e fornire elementi che dimostrino l'incompatibilita' oggettiva della motivazione; la mera reiterazione di censure gia' respinte e' causa di inammissibilita'.
- Nelle sentenze 'doppie conformi' (prima e secondo grado che si saldano), la motivazione forma un unico corpo argomentativo e va criticata tenuto conto dell'insieme argomentativo complessivo, non solo isolando singoli passaggi.
- Per il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis), e' sufficiente che almeno alcuni beni o utilita' siano attribuiti fittiziamente a terzi al fine di eludere misure di prevenzione; non e' necessario che tutti i beni societari siano di fatto nella disponibilita' del reale titolare.
- La qualificazione di diritti relativi a beni demaniali (es. concessioni) come utilita' patrimoniali e' possibile: anche una concessione o i manufatti su di essa realizzati possono costituire vantaggio economico rilevante ai fini delle misure patrimoniali.
- In sede di controllo di legittimita', la parte che impugna deve indicare con chiarezza gli elementi di fatto e di prova che sostengono la censure; la genericita' o la mancanza di correlazione tra motivo e motivazione impugnata conduce all'inammissibilita'.
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