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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05735/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la sua responsabilità per il reato di danneggiamento. Deduce un unico motivo di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando in particolare un travisamento della prova dichiarativa resa da una teste. Sostiene che la valutazione della prova sarebbe stata erronea e che la Corte territoriale avrebbe mal interpretato le risultanze processuali, chiedendo in sostanza una diversa lettura dell'attendibilità della teste e degli altri elementi probatori valorizzati in appello. La Corte di cassazione rileva però che la censura è priva di specificità, perché riproduce questioni già dedotte in appello e già disattese, ed è diretta in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene che la doglianza sia generica e meramente reiterativa di argomenti già esaminati in appello, nonché volta surrettiziamente a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione dell'attendibilità dei testimoni, attività riservate al giudice di merito se sorrette da motivazione congrua e non illogica. La sentenza impugnata viene ritenuta adeguatamente motivata nell'individuare il ricorrente come autore del reato, sulla base della testimonianza della teste Lamieri, ritenuta lineare e affidabile e corroborata da altre dichiarazioni. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 635, comma 2, c.p.

    Indica il reato ascritto all'imputato, rispetto al quale è stata confermata in appello l'affermazione di responsabilità.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il vizio di motivazione in una nuova valutazione del merito, contestando l'apprezzamento dell'attendibilità dei testimoni o il peso probatorio delle risultanze processuali.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: non è ammissibile se si limita a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo puntuale con le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento della decisione.
  • La deduzione di travisamento della prova richiede l'indicazione puntuale di uno specifico errore percettivo o di contenuto della prova decisiva; non basta prospettare una lettura alternativa degli elementi probatori.
  • Quando la sentenza di merito espone in modo congruo e non illogico le ragioni della ricostruzione fattuale e dell'individuazione dell'autore del reato, la valutazione di attendibilità delle prove resta insindacabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieDanneggiamentoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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