Sentenza n. 739/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, n. 788/2022 pubblicata il 15/02/2022 RG n. 10566/2021, notificata il 07/03/2022, con formula esecutiva rilasciata il 01/03/2022, non impugnata e costituente giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro n. 788/2022, passata in giudicato, relativa al pagamento della retribuzione professionale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro n. 788/2022, che aveva accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docente e condannato il Ministero al pagamento di euro 1.379,34, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. La sentenza era stata notificata al Ministero, non era stata impugnata ed era quindi passata in giudicato. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l'Amministrazione avesse provveduto al pagamento. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e regolarmente notificata, produce un immediato effetto conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, obbligata a far conseguire concretamente alla parte l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Accertata la scadenza del termine di cui all'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e constatata l'assenza di esecuzione, il Ministero è stato ordinato di dare attuazione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. È stato nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora, quantificata negli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo, ancorché tardivo, oppure fino all'adempimento del commissario ad acta. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 500, oltre accessori.
Norme richiamate
Consente, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, di disporre una penalità di mora per incentivare l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il termine dilatorio per l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche era decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.
Fondamento processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri del giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.
Massime di principio
- Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando condanna una pubblica amministrazione al pagamento di una somma, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, che deve assicurare concretamente il conseguimento dell'utilità riconosciuta dal giudice civile.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'ordine di esecuzione può essere impartito quando il giudicato sia divenuto definitivo, sia stato notificato all'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin d'ora un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, affinché provveda in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato per l'esecuzione e fino all'adempimento spontaneo o commissariale.
- La nomina del commissario ad acta non priva l'Amministrazione del potere di eseguire spontaneamente il giudicato fino all'effettivo adempimento.
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