Cassazione Civile, Ordinanza n. 32133/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Una cittadina nigeriana aveva impugnato davanti al Tribunale il provvedimento della Commissione territoriale che aveva respinto la domanda di protezione internazionale e negato anche la protezione speciale. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso senza rinnovare l’audizione della richiedente, pur in assenza di videoregistrazione del colloquio svolto in sede amministrativa, ritenendo non necessari ulteriori chiarimenti e giudicando non credibile il racconto per genericità, incoerenze e contraddizioni. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, la violazione dell’art. 35-bis, comma 11, lett. a), d.lgs. 25/2008, sostenendo che, mancando la videoregistrazione, il Tribunale avrebbe dovuto procedere a nuova audizione, soprattutto perché il giudice di merito aveva fondato la non credibilità proprio sulla genericità del narrato; ha inoltre richiamato la necessità di valutare anche l’eventuale integrazione della richiedente. Con un secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il Tribunale non aveva considerato la circostanza di essere stata vittima di tratta e il conseguente rischio di re-trafficking in caso di rientro. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendo centrale il profilo della possibile tratta e delle garanzie procedurali connesse all’audizione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Torino, in diversa composizione, perché riesamini la domanda applicando i principi sulla rinnovazione dell’audizione nei giudizi di protezione internazionale in assenza di videoregistrazione, tenendo conto anche degli specifici obblighi di approfondimento quando emergano indizi di tratta o di possibile tratta. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 8, d.lgs. n. 25 del 2008
La mancanza della videoregistrazione del colloquio amministrativo impone al giudice di fissare l’udienza di comparizione, ma non comporta automaticamente la necessità di nuova audizione del richiedente.
art. 35-bis, comma 11, lett. a), d.lgs. n. 25 del 2008
La rinnovazione dell’audizione è necessaria quando il ricorso introduca fatti nuovi rilevanti, quando il giudice debba chiarire incongruenze o contraddizioni, oppure quando il richiedente ne faccia istanza specificando gli aspetti da chiarire e la domanda non sia manifestamente infondata o inammissibile.
art. 35-bis, comma 11, lett. b), d.lgs. n. 25 del 2008
L’audizione può essere necessaria anche per valutare il percorso di integrazione allegato ai fini della protezione speciale.
Definisce i presupposti della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato; la non credibilità del narrato esclude, nel caso concreto, la riconducibilità dei fatti allegati a una reale persecuzione.
art. 14, lett. a), d.lgs. n. 251 del 2007
Regola il danno grave ai fini della protezione sussidiaria; nel caso concreto il Tribunale aveva escluso che il rischio allegato integrasse tale ipotesi.
art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007
Regola il rischio di tortura o trattamenti inumani o degradanti ai fini della protezione sussidiaria; la Corte richiama il tema nel contesto del riesame della domanda.
art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007
Riguarda la minaccia grave e individuale derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato; il Tribunale ne aveva escluso la ricorrenza.
art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro per la censura di violazione di legge proposta con il primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro per la censura di omesso esame di un fatto decisivo proposta con il secondo motivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di protezione internazionale, l’assenza della videoregistrazione del colloquio amministrativo impone la fissazione dell’udienza di comparizione, ma non determina di per sé un obbligo automatico di nuova audizione del richiedente.
- La nuova audizione diventa necessaria quando il richiedente la chieda specificando aspetti da chiarire, quando il giudice debba approfondire contraddizioni o incongruenze, oppure quando emergano fatti nuovi rilevanti rispetto alla fase amministrativa.
- Se nel fascicolo o nel ricorso emergono indizi, anche incompleti, di tratta o di possibile tratta, il giudice deve attivare un approfondimento officioso effettivo e non può fermarsi alla sola constatazione della genericità o inattendibilità del racconto.
- La valutazione di credibilità in materia di tratta richiede un approccio peculiare: il giudice deve concentrare l’attenzione sugli indicatori sintomatici del fenomeno e deve utilizzare anche le informazioni sul contesto del Paese di origine e le linee guida internazionali pertinenti.
- La mancata considerazione di un possibile vissuto di tratta e del rischio di re-trafficking può integrare un vizio di motivazione o un errore nel governo dell’istruttoria tale da imporre la cassazione con rinvio.
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