Cassazione Penale, Ordinanza n. 19229/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza di appello che aveva confermato la condanna di primo grado a mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa per cessione di sostanza stupefacente. Deduceva due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; (2) vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché non si confrontavano con la motivazione della Corte territoriale e reiteravano sostanzialmente censure già proposte in appello e già respinte, senza una critica specifica alle ragioni della decisione impugnata. Quanto al 131-bis, la Corte d'appello aveva valorizzato la cessione di cocaina e il dato ponderale complessivo (18 dosi medie) per escludere la particolare tenuità; quanto alle attenuanti generiche, aveva considerato quantità e tipologia dello stupefacente, la suddivisione in dosi, il contesto di una nota piazza di spaccio e i precedenti penali dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di appello, che aveva confermato la condanna per il reato contestato, è quindi rimasta ferma. La Corte ha rilevato che i motivi erano non consentiti in sede di legittimità perché meramente ripetitivi delle doglianze di appello e non confrontati con la motivazione del giudice di merito.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
disposizione incriminatrice per la cessione di sostanza stupefacente di lieve entità; nel caso concreto la Corte di merito ha escluso l'ipotesi lieve in ragione della qualità della sostanza, del quantitativo e del contesto di spaccio.
la particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la cessione riguarda cocaina e il dato ponderale complessivo corrisponde a 18 dosi medie, elementi incompatibili con la tenuità.
le circostanze attenuanti generiche possono essere negate valorizzando quantità e tipologia della droga, suddivisione in dosi, contesto di spaccio e precedenti penali dell'imputato, ove la motivazione sia congrua e non illogica.
in sede di legittimità non sono consentiti motivi che si limitino a riproporre le stesse doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Corte Cost. n. 186/2000
richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende segue l'inammissibilità salvo cause di esonero.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (dep. 2017) Rv. 268822 - 01
richiamata per il principio per cui è inammissibile il ricorso che reiteri gli stessi motivi già prospettati in appello e motivatamente respinti, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le censure formulate in appello, senza una specifica critica alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
- Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del merito quando la motivazione di appello sia congrua e logica e abbia già esaminato e respinto le deduzioni difensive.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa in presenza di elementi fattuali, quali il tipo di sostanza stupefacente, il quantitativo complessivo e il contesto di cessione, incompatibili con una minima offensività.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito valorizza in modo non illogico dati oggettivi del fatto e della personalità dell'imputato, come quantità della droga, modalità di confezionamento, luogo dello spaccio e precedenti penali.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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