Cassazione Penale, Ordinanza n. 25165/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la sua condanna per il reato previsto dall'art. 7 del d.l. n. 4/2019. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo che avrebbe comunque avuto diritto al beneficio oggetto della contestazione, che le eventuali dichiarazioni mendaci o omissioni informative non sarebbero state ostative, e che mancasse la prova della mendacità della dichiarazione sulla residenza del fratello, il quale avrebbe continuato a vivere con lui dopo la scarcerazione; ha inoltre invocato la propria buona fede e l'irrilevanza delle condizioni reddituali del familiare. Con il secondo motivo ha chiesto l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, rilevando che l'importo complessivo percepito era di euro 7.700. Con il terzo motivo ha censurato il diniego della sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva ai sensi dell'art. 53 l. n. 689/1981, richiamando anche motivi aggiunti depositati il 15 novembre 2024.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse una mera rivalutazione del merito, non scrutinabile in sede di legittimità, osservando altresì che la reiterazione della falsa dichiarazione a distanza di tempo rafforzava la tenuta della motivazione di merito. Ha reputato non manifestamente illogica la valutazione con cui i giudici di merito avevano escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando l'entità della somma percepita, sottolineando che a tal fine è sufficiente anche un solo elemento. Ha infine ritenuto congrua la motivazione sul diniego delle pene sostitutive, richiamando i precedenti penali dell'imputato e la genericità della censura difensiva. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata quale base del reato oggetto della condanna confermata in appello
la particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando anche un solo elemento ostativo, quale l'entità del profitto o dell'importo percepito, se la motivazione non è illogica
la sostituzione della pena detentiva può essere negata in presenza di precedenti penali incompatibili con la finalità rieducativa e in assenza di una censura specifica sulle ragioni del diniego
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, sollecita una nuova valutazione del merito dei fatti già apprezzati dai giudici di merito.
- La prova della falsità della dichiarazione e la ricostruzione della consapevolezza dell'agente possono essere desunte anche dalla reiterazione nel tempo della condotta dichiarativa non veritiera, se la motivazione di merito è coerente e non manifestamente illogica.
- Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto è legittimo valorizzare anche un solo elemento, purché non illogico, come l'entità del vantaggio o dell'importo percepito.
- La censura sul diniego delle pene sostitutive deve essere specifica e confrontarsi con le concrete ragioni poste a fondamento della decisione; in presenza di precedenti penali incompatibili con la finalità rieducativa, il diniego è sorretto da motivazione congrua.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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