Cassazione Civile, Ordinanza n. 25775/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2009, impugnato dal contribuente davanti al giudice tributario di primo grado con esito sfavorevole. In appello, la commissione regionale ha dichiarato inammissibile il gravame ritenendo che l'atto di appello fosse pedissequamente riproduttivo del ricorso introduttivo di primo grado. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 53 del d.lgs. 546/1992, perché l'appello, pur riproponendo le ragioni già svolte in primo grado, conteneva una specifica critica alla decisione appellata; 2) violazioni di legge e vizi della sentenza di appello per mancata pronuncia sulla legittimità e ritualità della notifica dell'avviso di accertamento, per asserita assenza di motivazione e per omessa pronuncia su difetti del contraddittorio nel giudizio d'appello; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. quanto alla condanna alle spese, ritenuta indebita perché l'Agenzia si era costituita tramite propri funzionari e non mediante difensore esterno.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello. Ha affermato che, nel processo tributario, la riproposizione in appello delle ragioni già svolte contro l'atto impositivo può soddisfare l'onere di specificità ex art. 53 d.lgs. 546/1992, in quanto l'appello ha carattere devolutivo pieno e mira al riesame della causa nel merito. Nel caso concreto, inoltre, l'appellante aveva specificamente contestato la sentenza di primo grado anche sulla questione del perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
onere di impugnazione specifica
Nel processo tributario l'appello è specificamente motivato anche quando riproduce le ragioni già dedotte contro l'atto impositivo, se tali ragioni si pongono in contrapposizione alle argomentazioni della sentenza di primo grado.
procedimento riotificatorio adottato -ex art.140 c.p.c.-
La Corte rileva che il contribuente aveva contestato specificamente il mancato perfezionamento della notifica eseguita con tale modalità, ma non decide nel merito perché il motivo è assorbito.
condannato il ricorrente alla rifusione delle spese
Il motivo relativo alle spese resta assorbito; la Corte non si pronuncia nel merito sulla questione della costituzione dell'Agenzia tramite funzionari.
L'appello tributario ha carattere devolutivo pieno e non è limitato al controllo di vizi specifici.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'onere di specificità dell'appello ex art. 53 d.lgs. 546/1992 è soddisfatto quando l'atto di gravame ripropone le ragioni di contestazione dell'atto impositivo in modo tale da confrontarsi con la ratio della decisione di primo grado.
- L'appello tributario ha natura devolutiva piena: non occorre che l'appellante introduca necessariamente argomenti nuovi, essendo sufficiente che censuri la sentenza impugnata in relazione alle questioni decise.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello è erronea quando il gravame contiene almeno una critica specifica alla motivazione della sentenza di primo grado, anche se alcune doglianze coincidono con quelle già svolte nel ricorso originario.
- Quando il motivo accolto determina la cassazione con rinvio, gli ulteriori motivi del ricorso restano assorbiti e il giudice di rinvio provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità e di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25684/2022 del 01/09/2022
- ordinanza_civile · 1 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25688/2022 del 01/09/2022
- ordinanza_civile · 1 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25689/2022 del 01/09/2022
- ordinanza_civile · 1 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25702/2022 del 01/09/2022
- ordinanza_civile · 1 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25704/2022 del 01/09/2022
- ordinanza_civile · 1 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25705/2022 del 01/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →