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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39995/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano sostanzialmente per tre censure: 1) violazione di legge riguardo alla sussistenza dell'aggravante prevista dal secondo comma dell'art. 629 c.p. (presenza di non meno di due persone al momento della violenza/minaccia), rilevando che il presunto complice non è stato imputato né giudicato per estorsione; 2) violazione di legge sulla determinazione della confisca obbligatoria per il reato di usura, essendosi il giudice limitato a disporre una confisca di euro 40.000 che, secondo il ricorrente, includerebbe anche il capitale invece che solo gli interessi usurari come previsto dall'art. 644 c.p.; 3) dedotta revoca tacita della costituzione di parte civile, perché la parte civile non avrebbe depositato conclusioni scritte al termine della propria discussione e tuttavia il giudice avrebbe accolto la richiesta risarcitoria applicando una provvisionale.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in sede di appello, le parti abbiano concordato il trattamento sanzionatorio mediante un 'concordato' (ex art. 599-bis c.p.p.) e che l'imputato, presente in udienza, abbia rinunciato espressamente a ogni motivo di appello diverso da quello relativo alla pena. Tale rinuncia ha compreso anche le censure sulla responsabilità (quindi sull'aggravante), sulla confisca e sulla costituzione di parte civile, per cui tali questioni non sono state devolute alla cognizione della Corte d'appello e non possono essere nuovamente dedotte in questa sede (si richiama l'art. 606, comma 3, c.p.p.). Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629 codice penale (secondo comma)

    La norma sull'aggravante per la presenza di "non meno di due persone" è stata richiamata dal ricorrente per contestare l'accertamento dell'aggravante; la Corte però ha ritenuto la questione rinunciata in sede di appello e quindi non esaminabile in Cassazione.

  • art. 644 codice penale (ultimo comma)

    La norma disciplina la confisca per il reato di usura, limitando il profitto illecito agli interessi usurari e non al capitale. Il ricorrente ha contestato che la confisca di euro 40.000 non rispetterebbe tale principio, ma la Corte ha escluso l'esame della questione per rinuncia processuale.

  • art. 599-bis codice di procedura penale

    Norma applicata al "concordato" delle parti in appello: dalla proposta concordata e dal verbale di udienza è emersa la volontà di limitare la cognizione della Corte al trattamento sanzionatorio, con conseguente esclusione di altre questioni non devolute.

  • art. 606 comma 3 codice di procedura penale

    Richiama il divieto di proporre in Cassazione violazioni di legge non dedotte in appello; la Corte ha fatto riferimento a questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso per le censure che erano state rinunciate in appello.

Massime di principio

  • Se in appello l'imputato accetta un "concordato" limitando l'oggetto del giudizio e rinuncia espressamente ad alcune impugnazioni, tali questioni si considerano devolute e non possono essere poi dedotte in Cassazione.
  • La rinuncia verbale in udienza a motivi di appello diversi da quelli espressamente riservati produce la perdita della possibilità di impugnare tali questioni in sede di legittimità (continuità della catena devolutiva).
  • Le questioni inerenti alla responsabilità, alla quantificazione della confisca e alla validità della costituzione di parte civile devono essere contestate in appello salvo che non siano state espressamente riservate; in assenza di riserva si forma il giudicato.
  • La confisca per usura deve, in linea di principio, avere ad oggetto il profitto rappresentato dagli interessi usurari e non il capitale; tuttavia tale profilo di illegittimità deve essere tempestivamente dedotto nel grado competente per non essere precluso.
  • Il mancato deposito delle conclusioni scritte da parte della parte civile non implica automaticamente la revoca tacita della costituzione di parte civile se la parte si richiama a conclusioni già depositate o presentate in altro momento, ma la possibilità di verifica di tale profilo dipende dalla devoluzione del motivo in appello.

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