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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10661/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta preferenziale e, esclusa l'aggravante dei più fatti di bancarotta, ha rideterminato la pena in senso più favorevole; ha però confermato la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla prova dell'accordo tra imputato e soggetto fallito, prospettando una diversa lettura del compendio probatorio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla valorizzazione della sentenza ex art. 444 c.p.p. acquisita agli atti, ritenuta utilizzata illegittimamente; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza della bancarotta fraudolenta per distrazione e sulla mancata riqualificazione ex art. 232, comma 3, legge fallimentare; 4) violazione degli artt. 192 e 125 c.p.p. per omessa disamina delle difese; 5) violazione di legge sulla pena, sia perché la Corte di appello avrebbe errato nella determinazione del trattamento sanzionatorio dopo la prescrizione della bancarotta preferenziale, sia perché avrebbe omesso di dichiarare la prescrizione anche della bancarotta fraudolenta patrimoniale. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi generici o manifestamente infondati: i primi quattro perché non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata e perché sollecitavano una rivalutazione di merito; il secondo perché la sentenza ex art. 444 c.p.p. era stata correttamente apprezzata insieme ad altri elementi ex art. 238-bis c.p.p.; il terzo anche perché la bancarotta fraudolenta distrattiva è punita a dolo generico e non a dolo specifico; il quinto perché la rideterminazione della pena, una volta esclusa l'aggravante residua, non integrava reformatio in peius e perché il termine di prescrizione della bancarotta fraudolenta per distrazione, commessa il 10 aprile 2014, non era ancora decorso. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha quindi confermato la decisione di merito nella parte in cui residuava la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione, mentre resta ferma la declaratoria di estinzione per prescrizione della bancarotta preferenziale già pronunciata in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    la sentenza di applicazione della pena su richiesta può essere utilizzata e apprezzata unitamente ad altri elementi di prova, nei limiti consentiti dall'art. 238-bis c.p.p.

  • art. 238-bis c.p.p.

    la pronuncia ex art. 444 c.p.p. acquisita è valutabile insieme agli altri elementi probatori

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per censurare la motivazione, ma le doglianze sono state ritenute generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per vizio di motivazione, senza specifiche censure idonee

  • art. 232, comma 3, legge fall.

    invocato per la diversa qualificazione giuridica del fatto, ma la censura è stata ritenuta generica

  • art. 157 c.p.

    richiamato per il calcolo del termine di prescrizione

  • art. 161 c.p.

    richiamato per l'effetto interruttivo sul termine di prescrizione

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato anche con l'art. 125 c.p.p. nel quarto motivo, senza specifica critica alla motivazione

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato anche con l'art. 192 c.p.p. nel quarto motivo, senza specifica critica alla motivazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili i motivi che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, si risolvano nella mera richiesta di una diversa valutazione del merito senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, se legittimamente acquisita agli atti, può essere valutata dal giudice di merito insieme ad altri elementi di prova ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p.
  • La bancarotta fraudolenta per distrazione è reato punito a titolo di dolo generico; è quindi inconferente una censura che pretenda di applicare la categoria del dolo specifico.
  • La rideterminazione della pena a seguito della declaratoria di prescrizione di uno dei fatti di bancarotta non viola il divieto di reformatio in peius se il giudice mantiene ferma la valutazione sanzionatoria residua entro il potere discrezionale e senza peggiorare la posizione dell'imputato.
  • La prescrizione va verificata in concreto tenendo conto della pena edittale applicabile e degli effetti interruttivi; se il termine non è decorso, la doglianza è infondata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa del ricorrente nell'aver proposto un'impugnazione manifestamente infondata, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta preferenziale
IstitutiPrescrizione del reato

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