Cassazione Civile, Ordinanza n. 34183/2025 del 26/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società occupante, confermando la sentenza della Corte d'appello che aveva a sua volta respinto l'impugnazione principale e quella incidentale. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Un proprietario di una particella di terreno adibita a cava agiva contro la società che aveva utilizzato senza titolo una porzione del fondo, deducendo occupazione abusiva e sfruttamento estrattivo di area non compresa nel diritto di sfruttamento previsto dal contratto di permuta, con richiesta di risarcimento dei danni. Il tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere sul rilascio, ma aveva condannato la società al risarcimento; la corte d'appello aveva respinto sia l'appello principale della società sia l'appello incidentale del proprietario. In cassazione la società articolava quattro motivi: 1) violazione di norme processuali e sostanziali per avere la corte di merito negato l'esistenza di un suo diritto di passaggio con mezzi meccanici, ritenendo nuova e quindi inammissibile in appello la deduzione fondata sull'art. 9 del contratto di permuta; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la corte ritenuto provato il danno sulla base della mancata contestazione del prezzo dell'argilla e della quantità estratta; 3) violazione degli artt. 1223 e 2056 c.c. e ancora degli artt. 112, 115 c.p.c. e 2697 c.c. per mancanza di nesso causale tra occupazione e somma liquidata e per difetto di allegazione/prova del concreto pregiudizio subito dal proprietario; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante sulla sussistenza e quantificazione del danno, sostenendo che sarebbe stato necessario liquidare un danno figurativo basato sul valore locativo del bene. La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e mancata correlazione con la ratio decidendi, e ha ritenuto infondati gli altri, affermando che la decisione di merito era conforme ai principi, poi ribaditi dalle Sezioni Unite, in tema di occupazione senza titolo di immobile: il danno risarcibile va ancorato alla concreta perdita della possibilità di godimento diretto o indiretto del bene, può essere provato anche per presunzioni e, se non quantificabile nel preciso ammontare, può essere liquidato equitativamente anche mediante parametro del canone di mercato, non necessariamente in modo obbligato; inoltre non ricorrevano né una violazione dell'art. 115 c.p.c. né dell'art. 2697 c.c. nei termini dedotti, né una omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., né un vizio di motivazione apparente, poiché la corte territoriale aveva esposto ragioni sufficienti sia sull'an sia sul quantum del danno.
Norme richiamate
Indica la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
In appello non possono essere introdotti nuovi temi di indagine e di decisione fondati su presupposti diversi da quelli dedotti in primo grado.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente quanto agli elementi fattuali e documentali richiamati.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura per violazione di legge deve indicare specificamente le affermazioni della sentenza contrastanti con la norma invocata.
Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette del tutto di provvedere sulla domanda o eccezione.
La violazione si configura solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non basta contestare la valutazione delle prove.
La diversa valutazione di prove ritualmente acquisite attiene al prudente apprezzamento del giudice e non integra di per sé violazione dell'art. 115 c.p.c.
Il risarcimento comprende perdita subita e mancato guadagno solo se conseguenza immediata e diretta del fatto dannoso.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla solo se manca o è apparente la motivazione; non quando esponga, sia pure sinteticamente, le ragioni decisorie.
La liquidazione del danno extracontrattuale segue i criteri degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.
L'onere della prova grava su chi vuol far valere il diritto, ma la censura è inammissibile se non indica correttamente l'erronea attribuzione dell'onere probatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dal d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la deduzione di violazione di legge è inammissibile se non confronta in modo specifico la norma invocata con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e se si risolve in affermazioni generiche o meramente assertive.
- In tema di occupazione senza titolo di bene immobile, il fatto costitutivo del risarcimento non è il bene in sé, ma la concreta perdita della possibilità di esercizio del diritto di godimento diretto o indiretto del proprietario.
- Il danno da occupazione abusiva può essere provato anche per presunzioni e, se non è provato nel suo preciso ammontare, può essere liquidato equitativamente, anche facendo riferimento al canone locativo di mercato quale parametro orientativo.
- La prova del lucro cessante richiede l'allegazione di uno specifico pregiudizio, come la perdita di occasioni di concedere il bene a terzi o di venderlo a condizioni più favorevoli rispetto al mercato.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri riconosciutigli; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio.
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sussiste soltanto quando manchi del tutto una decisione, espressa o implicita, sulla domanda o eccezione dedotta.
- La motivazione non è apparente quando la sentenza espone, in modo comprensibile e coerente, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, anche se in forma sintetica.
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