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Sentenza

Sentenza n. 644/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego sulle istanze di accesso documentale e alle informazioni ambientali riguardanti la gestione del Ciclone Harry e il territorio comunale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione ha impugnato il silenzio formatosi sull’istanza del 9 aprile 2026, inviata alle amministrazioni resistenti, con cui chiedeva 17 categorie di documenti e informazioni relative alla difesa e pianificazione costiera, al demanio marittimo e alla protezione civile e gestione dell’emergenza causata dal Ciclone Harry nel gennaio 2026. Ha dedotto: (I) violazione degli artt. 22, 24 e 25, comma 4, l. 241/1990 e degli artt. 3 e 8 d.lgs. 195/2005, nonché violazione dell’obbligo di provvedere; (II) violazione del principio di massima divulgazione e del diritto all’informazione ambientale; (III) violazione delle norme sull’accesso e degli obblighi di trasparenza del d.lgs. 33/2013, difetto di motivazione e violazione del buon andamento. L’associazione sosteneva di avere interesse alla tutela dell’ecosistema costiero. L’Autorità di Bacino aveva trasmesso tardivamente il solo Piano della Compensazione dei Sedimenti, mentre le altre amministrazioni non avevano risposto. Il Tribunale ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità perché l’istanza stragiudiziale era stata presentata da un avvocato sulla base di una procura priva di data, generica e non riferita ai documenti, alle amministrazioni detentrici o alle singole istanze. In via ulteriore, la Città Metropolitana ha contestato il carattere massivo delle richieste, e il Collegio ha esaminato anche tale profilo.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. In primo luogo, la procura allegata all’istanza era generica e sostanzialmente in bianco: non individuava le specifiche amministrazioni destinatarie né i documenti o le informazioni da richiedere, la cui selezione era rimessa per la prima volta al delegato. La successiva specificazione degli enti detentori nella memoria processuale è tardiva e non sana il difetto; non è ammissibile una ratifica ex post, poiché il potere rappresentativo deve essere giustificato nel procedimento amministrativo e verificato dall’amministrazione. Il soccorso istruttorio non può supplire alla mancanza di un elemento essenziale quale l’imputabilità dell’istanza. Il Collegio distingue inoltre la fattispecie dalla mera mancata allegazione della procura, rilevando che qui era stata prodotta una delega generica. In ogni caso, il ricorso è ritenuto infondato anche per il carattere massivo ed esplorativo delle richieste: esse riguardavano numerose categorie documentali, in parte riferite a periodi fino a un decennio, e avrebbero comportato controllo generalizzato sull’attività amministrativa e un’attività di elaborazione dei dati, con carico sproporzionato e interferenza con il buon andamento. Le doglianze sulla massima divulgazione e sugli obblighi di pubblicazione non superano tali ragioni. Spese integralmente compensate. È revocata, con efficacia retroattiva, l’ammissione provvisoria dell’associazione al patrocinio a spese dello Stato, poiché la pretesa è stata ritenuta manifestamente infondata.

Norme richiamate

  • artt. 22, lett. a) e d), l. 241/1990

    Non è condivisibile l’affermazione che la delega potrebbe essere conferita per “una fattispecie unitaria, identificata dalla sua causa finale, dall’evento generante e dall’interesse da tutelare” in quanto per “diritto di accesso” si intende (ai sensi dell’art. 22 L. 241/90 lett. a) “il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”, “detenuti da una pubblica amministrazione” (lett. d).

    L’accesso riguarda documenti amministrativi detenuti da una pubblica amministrazione e la delega deve consentire di ricondurre all’interessato la richiesta di documenti individuabili; il riferimento generico a una vicenda o a un tipo di attività non basta.

  • art. 2 l. 241/1990

    L’istanza di accesso è un’istanza di parte che avvia, ai sensi dell’art. 2 L.n. 241/90, uno specifico e autonomo procedimento amministrativo di competenza di una singola amministrazione e che soltanto l’Amministrazione cui è rivolta (che detiene i documenti) ha l’obbligo di concludere.

    Ogni istanza di accesso avvia un procedimento autonomo imputabile a una determinata amministrazione detentrice, che è tenuta a concluderlo.

  • artt. 5, comma 2, e 6, commi 3 e 5, d.P.R. 184/2006

    In mancanza di sottoscrizione congiunta o di atto procuratorio (ed è il caso in esame), l’istanza di accesso deve considerarsi inammissibile, poiché difforme dal richiamato parametro normativo, non essendo possibile invocare il potere - dovere di soccorso istruttorio ex art. 6, co. 5, del medesimo D.P.R., giacché riferito a situazioni di irregolarità o incompletezza dell’istanza e non già alla carenza di un elemento essenziale quale l’imputabilità giuridica della stessa (cfr. T.A.R. Lombardia, sez. II, 5/3/2021, n. 609; T.A.R. Campania, sez. VI, 19/10/2020, n. 4568).

    Se l’istanza è presentata da un rappresentante, questi deve dimostrare il potere rappresentativo; il soccorso istruttorio può rimediare a irregolarità o incompletezze, non alla mancanza dell’imputabilità giuridica dell’istanza.

  • art. 3 d.lgs. 195/2005

    Come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, «Il principio di diritto, pur enunciato con riferimento all’accesso civico documentale, costituisce, in realtà, applicazione di una categoria generale, inerente e connaturata, quale limite interno, all’esercizio del diritto soggettivo e, a ben intendere, delle situazioni giuridiche di vantaggio riconosciute dall’ordinamento.

    Il diritto di accesso alle informazioni ambientali, pur orientato alla massima divulgazione, incontra il limite generale dell’abuso del diritto; richieste sproporzionate, esplorative o non effettivamente dirette a un interesse ambientale possono essere respinte.

  • art. 122 d.P.R. 115/2002

    A tal proposito, è opportuno ricordare che l’art. 122 del d.P.R. 30-5-2002, n. 115, subordina l’ammissibilità dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato alla valutazione di non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere; il successivo art. 136, comma 2, dispone inoltre che il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

    L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato presuppone che la pretesa non sia manifestamente infondata; venuto meno tale presupposto, l’ammissione provvisoria può essere revocata.

  • art. 136, commi 2 e 3, d.P.R. 115/2002

    Di conseguenza, va revocata con efficacia retroattiva (art. 136 co. 3 del d.P.R. 30/5/2002, n. 115) l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente disposta dalla competente Commissione

    La revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio, disposta per insussistenza dei presupposti, produce efficacia retroattiva.

Massime di principio

  • Quando un’istanza di accesso è presentata da un rappresentante, la delega o procura deve rendere verificabili il potere rappresentativo e l’imputabilità della richiesta all’interessato. Una procura generica che rimetta al delegato la prima individuazione dei documenti e delle amministrazioni destinatarie non legittima la presentazione dell’istanza.
  • Il soccorso istruttorio relativo alle istanze di accesso può riguardare irregolarità o incompletezze, ma non supplisce alla carenza di un elemento essenziale quale l’imputabilità giuridica dell’istanza al richiedente.
  • L’istanza di accesso avvia un procedimento autonomo presso l’amministrazione cui è rivolta e che detiene i documenti; la successiva individuazione, in giudizio, dell’amministrazione detentrice non sana retroattivamente una delega che non consentiva di identificare il destinatario della richiesta.
  • Anche l’accesso alle informazioni ambientali incontra il limite delle richieste massive, sproporzionate ed esplorative che comportino un carico irragionevole per l’amministrazione, un controllo generalizzato o un’attività di elaborazione dei dati incompatibile con il buon andamento.
  • L’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato può essere revocata con efficacia retroattiva quando risulti insussistente il presupposto della non manifesta infondatezza della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccessi speciali
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiAbuso del diritto e del processoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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