Cassazione Penale, Sentenza n. 15705/2025 del 22/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revisione della condanna per traffico di stupefacenti sostenendo la sopravvenienza di una consulenza fonica di parte che avrebbe dimostrato che l'utenza cellulare n. 320/5534974 è stata utilizzata da "almeno due persone diverse" (due parlanti arabi con caratteristiche fonetiche distinte). La difesa ha dedotto che ciò mette in dubbio l'attribuzione delle conversazioni a Hamid Medkouri, resa durante le indagini mediante comparazione vocale basata su un precedente metodo (Speaker Recognition System) ritenuto oggi superato, e ha chiesto una nuova perizia fonica che potrebbe determinare il proscioglimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione. Ha ritenuto che: 1) la nuova consulenza contiene un elemento tecnico non valutato in sede di giudizio ma non dimostra in che modo specifico e decisivo le conversazioni rilevanti dovrebbero essere sottratte al compendio probatorio; 2) la responsabilità dell'imputato non si fonda esclusivamente sulle intercettazioni ma anche su dichiarazioni di chiamata in correità rese dal fratello Sadik che indicano Hamid come interlocutore e come mittente delle spedizioni; 3) la consulenza di parte non indica una metodologia alternativa concreta né quali conversazioni risulterebbero attribuibili al diverso parlante; 4) il ricorrente aveva già proposto una precedente istanza analoga dichiarata inammissibile e la nuova istanza non apporta elementi tali da superare quella pronuncia. Conseguentemente il ricorso è stato respinto (inammissibile) e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma penale citata quale riferimento ai reati commessi in concorso; non oggetto diretto della decisione di revisione ma parte del capo di imputazione originario.
art. 73, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sul traffico di stupefacenti applicata nella condanna originaria; richiamata per individuare i reati per i quali si chiede la revisione.
art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Aggravante o circostanza connessa all'illecito di stupefacenti relevant per la sentenza di condanna originaria; citata in relazione ai capi H e Y.
art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Definisce i presupposti per la revisione basata su prove nuove: devono essere elementi nuovi, non valutati nel processo definito e idonei a ribaltare il giudizio di colpevolezza. La Corte applica questo principio richiedendo novità significativa e specificità dell'incidenza probatoria.
Richiamato insieme ad altre norme procedurali per la disciplina della revisione; la Corte valuta l'errore di applicazione dedotto dal ricorrente e lo respinge.
Regola l'ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione; la Corte ha comunque deciso nel contraddittorio dopo aver ritenuto non "de plano" la questione.
Prevede la sentenza di accoglimento o rigetto della revisione; censurato dal ricorrente il ricorso alla sentenza anziché all'ordinanza, ma la Corte di legittimità ha ritenuto non provato il pregiudizio procedurale.
Stabilisce che l'ordinanza/sentenza di inammissibilità non pregiudica il diritto di proporre nuova istanza fondata su elementi diversi; la Corte ha ritenuto che il dato di novità esisteva ma non risultava decisivo.
art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
Regola l'apprezzamento delle dichiarazioni rese da terzi (prova eteroaccusatoria); la Corte ha ritenuto che la presenza di altra voce sull'utenza non annulli automaticamente la rilevanza delle dichiarazioni rese dal fratello e non fosse dimostrato che esse dipendessero esclusivamente dall'attribuzione vocale contestata.
Norma sul contraddittorio: se per valutare l'ammissibilità è necessario entrare nel merito occorre udienza pubblica e contraddittorio, cosa che è stata rispettata dalla Corte di appello.
Norma che consente la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per inammissibilità della domanda; la Corte ha applicato la sanzione di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Sent. Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata per i criteri applicativi relativi alla responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, utile per motivare la somma a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Per ottenere la revisione basata su prova scientifica occorre dimostrare che la nuova tecnica o acquisizione sia effettivamente nuova e idonea a fornire risultati non raggiungibili con le metodiche precedenti e che tali risultati siano specificamente idonei a ribaltare il giudizio.
- Una consulenza di parte che segnali criticità del metodo utilizzato in istruttoria non basta se non indica una metodologia alternativa concreta e mostra come, in termini puntuali, cambierebbe l'attribuzione delle singole prove rilevanti.
- Se la valutazione dell'ammissibilità richiede l'esame del merito della nuova prova la Corte deve instaurare il contraddittorio (udienza pubblica) prima di dichiarare inammissibile; la decisione "de plano" è possibile solo se l'inammissibilità è evidente e di immediato accertamento.
- La presenza di dichiarazioni di chiamata in correità o altri elementi dichiarativi che corroborano la responsabilità può ridurre l'effetto demolitorio di una nuova prova tecnica, salvo che la nuova prova non mostri chiaramente l'infondatezza di tali dichiarazioni o il loro fondamento esclusivo su attribuzioni contestabili.
- Richieste di revisione su temi già valutati o già proposte in precedenza richiedono elementi effettivamente diversi e decisivi; i tentativi reiterati con lo stesso contenuto saranno facilmente dichiarati inammissibili.
- La parte che invoca la revisione deve individuare concretamente quali singole risultanze probatorie verrebbero invalidate dalla nuova prova e spiegare l'incidenza di tale invalidazione sul giudizio di colpevolezza complessivo.
- In caso di inammissibilità il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende) se la inammissibilità dipende da comportamenti non totalmente scusabili.
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