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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25193/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva riformato la decisione del Tribunale di Palermo, confermando la responsabilità per un reato in materia di stupefacenti e riqualificando il fatto nell'ipotesi di lieve entità. Il ricorrente ha dedotto: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta finalità di cessione, sostenendo che la conclusione fosse fondata solo sul quantitativo di sostanza rinvenuta e sulla sua suddivisione in dosi; contraddittorietà della motivazione, perché la Corte avrebbe ritenuto il quantitativo non ingente ma comunque idoneo a escludere l'uso personale; ulteriore violazione di legge mediante richiamo a precedenti di legittimità che, secondo la difesa, escluderebbero la finalità di spaccio; infine, un vizio ex art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p. assumendo che la Corte avesse posto a carico della difesa un onere probatorio, e un preteso "eccesso di potere" richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. per sostenere che indizi sarebbero stati trasformati in prova assoluta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i rilievi sulla finalità di cessione, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e non contraddittoria: la valutazione del quantitativo di stupefacente, della sua suddivisione in 11 dosi, del rinvenimento occultato in auto e delle circostanze del controllo di polizia era sufficiente a sorreggere la ricostruzione della destinazione non personale. Ha inoltre giudicato inammissibili i motivi formulati ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) e lett. e), c.p.p., perché il primo non riguardava una vera omessa valutazione di prova decisiva e il secondo richiamava impropriamente un concetto estraneo al processo penale, oltre a essere generico. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    La fattispecie di lieve entità può essere integrata anche quando la sostanza, pur non in quantitativo ingente, risulti già suddivisa in dosi e accompagnata da circostanze di contesto indicative di una destinazione diversa dall'uso esclusivamente personale.

  • art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.

    Il motivo è inammissibile se non denuncia l'omessa valutazione di una prova decisiva, ma si limita a contestare la lettura del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il richiamo a un preteso "eccesso di potere" è improprio nel processo penale e, se formulato in modo generico, non integra un motivo ammissibile di ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia di stupefacenti, la finalità di cessione può essere desunta da un compendio indiziario complessivo, tra cui il quantitativo, la suddivisione in dosi e le modalità di occultamento o detenzione, senza necessità di un dato probatorio diretto e isolato.
  • La riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità non è logicamente incompatibile con l'esclusione dell'uso personale: un fatto può essere di minore gravità e, al contempo, non destinato al consumo esclusivo dell'agente.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura ex art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p. richiede l'indicazione di una prova decisiva non valutata; non è sufficiente proporre una diversa lettura del compendio probatorio.
  • La denuncia di vizio motivazionale deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; motivi generici o basati su categorie estranee al processo penale sono inammissibili.
  • La motivazione è immune da censura quando la decisione di merito valorizza in modo coerente una pluralità di circostanze fattuali convergenti verso la destinazione della sostanza a fini non personali.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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