Cassazione Civile, Ordinanza n. 34976/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'adesione alla definizione agevolata e del pagamento integrale degli importi dovuti, ritenendo sussistenti i presupposti per l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 198, L. n. 197/2022. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del ricorso per cassazione; le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria ha recuperato l'imposta unica, per gli anni 2010, 2011 e 2012, nei confronti di una ditta individuale titolare di un'agenzia di scommesse/centro di trasmissione dati e della parte obbligata in solido identificata nel bookmaker estero. I contribuenti avevano impugnato gli avvisi; il ricorso era stato respinto in primo grado e in appello. La società bookmaker ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi contro la sentenza della CTR Lombardia. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la società ha depositato istanza di estinzione comunicando di avere aderito alla definizione agevolata della lite tributaria pendente ex art. 1, commi 197 e 198, L. n. 197/2022, e di avere versato l'intero importo dovuto in relazione agli avvisi impugnati e alla cartella di pagamento conseguente.
Norme richiamate
d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
È la base normativa del tributo oggetto degli avvisi di accertamento recuperati dall'amministrazione.
È stato disposto l'integrativo del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa.
art. 1, comma 197, legge n. 197/2022
È la norma che consente la definizione agevolata della lite tributaria pendente cui la parte ricorrente ha aderito.
art. 1, comma 198, legge n. 197/2022
In presenza dei presupposti della definizione agevolata e del pagamento integrale, impone la declaratoria di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata della lite tributaria pendente, con pagamento integrale di quanto dovuto, determina l'estinzione del giudizio di legittimità quando ne risultino integrati i presupposti normativi.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso e regola le spese ponendole a carico della parte che le ha anticipate, secondo quanto risultante dal provvedimento estintivo.
- Quando nel giudizio di cassazione risulti una parte pretermessa necessaria, può essere disposto l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.; tuttavia, la successiva estinzione del processo assorbe la decisione sul merito.
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