Cassazione Civile, Sentenza n. 24257/2022 del 04/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento sintetico per le annualità 2006-2007 ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n.600/1973. Il ricorrente contestava (1) l'erroneo raffronto tra il reddito complessivo netto accertato sinteticamente e il reddito dichiarato al netto degli oneri deducibili (sostenendo che il confronto avrebbe dovuto essere fatto senza detrarre gli oneri dal dichiarato) e (2) l'omesso e/o insufficiente esame da parte della commissione tributaria di una serie di elementi probatori posti a giustificazione del proprio tenore di vita (rimborso carta considerato mero giro contabile, uso promiscuo dell'immobile con contabilizzazione integrale delle spese a carico del contribuente, mancato deprezzamento per vetustà, vendita di un immobile, riscossione di una polizza vita, finanziamenti e prestito del padre, spese per abitazione e autovettura, ecc.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui il raffronto ai fini dell'accertamento sintetico deve avvenire su dati omogenei, cioè tra il reddito complessivo netto accertato sinteticamente e il reddito complessivo netto dichiarato al netto degli oneri deducibili. Ha ritenuto parimenti infondato il secondo motivo, ritenendo che la Commissione tributaria regionale avesse effettivamente considerato e valutato le circostanze eccepite (vendita immobile, finanziamenti, riscatto polizza, prestito del padre, ecc.) e che non sussistessero omissioni o apparenti contraddizioni della motivazione tali da giustificare la cassazione. Il ricorso è quindi stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in €2.300,00 per compensi oltre spese prenotate a debito) e all'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002 come modificato dalla L. n.228/2012.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38
L'accertamento sintetico si basa sul raffronto tra il reddito complessivo netto accertabile e il reddito complessivo netto dichiarato; per effettuare un raffronto omogeneo il 'reddito dichiarato' deve intendersi al netto degli oneri deducibili.
Codice di procedura civile, art. 360
primo comma (lett. c) e lett. e))
Norme che consentono la censura per violazione di legge (lett. c)) e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (lett. e)); la Corte ha ritenuto i motivi basati su tali censure infondati nel caso di specie.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Prevede l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza processuale, applicato nel presente giudizio.
Cassazione, sent. 19/10/2007, n. 21932
Giurisprudenza utilizzata come precedente a conferma del principio della omogeneità dei dati nel raffronto per l'accertamento sintetico (reddito dichiarato = netto degli oneri deducibili).
Cassazione, sent. 16/04/2007, n. 8984
Precedente conforme sul criterio di raffronto omogeneo tra redditi per l'accertamento sintetico.
Cassazione, sent. 30/03/2021, n. 8721
Decisione successiva richiamata a conferma dell'orientamento giurisprudenziale sul raffronto fra redditi su base omogenea.
Massime di principio
- Nel contesto dell'accertamento sintetico ex art. 38 DPR 600/1973 il 'reddito dichiarato' va inteso al netto degli oneri deducibili: il confronto va fatto su dati omogenei.
- Per impugnare un accertamento sintetico con successo è necessario dimostrare che l'Ufficio abbia raffrontato dati non omogenei o abbia commesso un errore formale/di calcolo; contestazioni solo di merito sulla valutazione delle prove difficilmente ottengono accoglimento se il giudice ha motivato le proprie valutazioni.
- L'eccezione di omesso esame di elementi giustificativi richiede di provare che tali elementi non siano stati considerati o che la motivazione sia manifestamente carente; la semplice deduzione che l'Ufficio o il giudice non abbiano valutato correttamente non è sufficiente.
- Documentazione chiara e specifica (atti di vendita, quietanze di riscossione di polizze, contratti di finanziamento, documentazione comprovante prestiti familiari, ripartizione delle spese per immobili ad uso promiscuo, etc.) è essenziale per giustificare un tenore di vita incompatibile con il reddito dichiarato.
- La soccombenza in Cassazione comporta l'assorbimento delle spese e, se ricorrono i presupposti, l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto dalla normativa vigente.
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