Cassazione Civile, Ordinanza n. 19724/2023 del 11/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il fondo previdenziale aveva presentato domanda di ammissione al passivo fallimentare per contributi maturati tra il 1 ottobre 2009 e il 29 febbraio 2012, quindi nel periodo in cui l'impresa era assoggettata ad amministrazione straordinaria poi sfociata nel fallimento. Il giudice delegato aveva dichiarato inammissibile la domanda perché depositata oltre il termine annuale dal decreto di esecutività dello stato passivo, senza che il ritardo fosse giustificato; il tribunale aveva rigettato l'opposizione, ritenendo che il credito, essendo sorto prima della dichiarazione di fallimento, fosse soggetto al termine decadenziale dell'art. 101 l.fall. Il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 101 l.fall. e degli artt. 20, 52, 53 e 71 d.lgs. 270/1999, sostenendo che: i) il credito era sorto durante l'amministrazione straordinaria, dunque dopo l'apertura della procedura concorsuale; ii) la consecuzione tra amministrazione straordinaria e fallimento comporterebbe l'equiparazione dei crediti sorti nella prima a quelli sorti in costanza di fallimento; iii) per tali crediti non opererebbe il termine annuale di decadenza dell'art. 101 l.fall.; iv) il ritardo era dipeso dalla mancata trasmissione delle dichiarazioni contributive e dalla necessità di acquisire le buste paga per la quantificazione dei contributi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che i crediti prededucibili contestati, sia sorti prima sia sorti dopo il fallimento, devono essere accertati con domanda di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 93 l.fall., e che il rinvio dell'art. 111-bis l.fall. alle modalità del capo V comprende anche i termini di proposizione della domanda. Ha quindi ribadito che tali crediti sono soggetti al sistema dei termini di cui all'art. 101 l.fall.: tempestiva se proposta prima dell'adunanza, tardiva entro dodici mesi dal decreto di esecutività dello stato passivo, ultratardiva entro l'esaurimento delle ripartizioni. Ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui il creditore che invochi la tardiva proposizione per causa non imputabile deve allegare e provare la causa esterna impeditiva e quella della successiva inerzia fino al deposito della domanda. Poiché nel caso concreto il ricorrente non aveva allegato in opposizione tali cause né aveva denunciato omessa pronuncia o vizio motivazionale, il ricorso è stato dichiarato infondato e, sotto il profilo fattuale, inammissibile; il dispositivo finale è di rigetto. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa del fallimento; è stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
comma 1; comma 4; ultimo comma
la domanda di ammissione dei crediti prededucibili contestati soggiace ai medesimi termini delle domande concorsuali; il creditore che invochi la tardività giustificata deve allegare e provare non solo l'impedimento iniziale ma anche la causa dell'inerzia successiva, esigendosi un'attivazione in un termine ragionevolmente contenuto.
il rinvio alle modalità del capo V comprende anche i termini per la proposizione della domanda di ammissione al passivo; non vi è distinzione, ai fini dell'accertamento, tra crediti prededucibili sorti 'in funzione' e quelli sorti 'in occasione' della procedura.
serve a individuare i crediti prededucibili richiamati dall'art. 111-bis e non esclude l'applicazione delle regole di accertamento al passivo.
la domanda di accertamento dei crediti prededucibili contestati deve essere formulata nelle forme della domanda di ammissione al passivo.
art. 16, comma 1, n. 5, l.fall.
individua il termine per la tempestività della domanda di insinuazione al passivo prima dell'adunanza.
richiamato solo indirettamente nel contesto processuale dell'opposizione; non assume rilievo decisivo nella ratio.
parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
artt. 20, 52, 53 e 71 d.lgs. n. 270/1999
invocati dal ricorrente per sostenere la disciplina della consecuzione tra amministrazione straordinaria e fallimento e la natura del credito maturato in costanza della procedura speciale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- I crediti prededucibili contestati devono essere accertati mediante domanda di ammissione al passivo e sono assoggettati alle scansioni temporali previste per le domande concorsuali, salvo le espressa eccezioni di legge.
- Il rinvio dell'art. 111-bis l.fall. alle modalità del capo V include anche i termini per la proposizione della domanda, non soltanto le forme del procedimento.
- La domanda tardiva di ammissione al passivo è ammessa solo se il creditore allega e prova una causa esterna che abbia impedito la tempestiva attivazione e, altresì, la ragione dell'ulteriore inerzia dopo la cessazione dell'impedimento.
- La consecuzione tra procedure concorsuali non comporta, di per sé, l'esclusione dei termini di decadenza per l'insinuazione al passivo dei crediti maturati nella procedura precedente, quando la legge assoggetti tali crediti al medesimo regime di accertamento.
- In sede di legittimità, il ricorrente che contesti il rigetto per tardività deve specificamente censurare anche il profilo fattuale dell'allegazione e prova della causa non imputabile del ritardo; in mancanza, il motivo è destinato al rigetto o all'inammissibilità.
- La tempestività dell'insinuazione va verificata distinguendo tra domanda tempestiva, tardiva e ultratardiva in base ai termini fissati dall'art. 101 l.fall.
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