Cassazione Penale, Sentenza n. 34063/2024 del 09/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bari che, in riforma del Tribunale di Foggia, aveva prosciolto l'imputato in applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità). Il ricorrente deduceva due motivi: 1) omissione di specifici accertamenti e di motivazione in ordine alla capacità di stare in giudizio e alla capacità di intendere e di volere al momento del fatto, nonostante documentazione probatoria allegata e rilievi della stessa Corte riferiti a condizioni cliniche che potevano compromettere il discernimento; 2) inesatta qualificazione della fattispecie come rissa e mancata valutazione/contemplazione della legittima difesa, dato che le condotte potevano essere reazione ad un'offesa ricevuta secondo le relazioni di polizia giudiziaria e testimonianze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato soltanto quanto al primo motivo: ha rilevato l'assoluta carenza di motivazione della Corte d'appello in ordine alla capacità di stare in giudizio e alla capacità di intendere e volere dell'imputato, nonostante fossero state sollevate deduzioni difensive e vi fossero elementi (annotati nella sentenza stessa) che rendevano necessario un approfondimento o un accertamento, anche d'ufficio. Per tale vizio la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio sul punto. Quanto al secondo motivo (rissa/legittima difesa) la Cassazione lo ha ritenuto infondato e ha confermato che la Corte di appello aveva motivatamente ricostruito i fatti ritenendo che il trio Cetta/Tanzi/D'Amico avesse provocato l'intrusione e la successiva reazione degli altri, escludendo la configurabilità della legittima difesa. Il resto del ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
Disciplina il concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto applicabile la partecipazione plurima nel comportamento descritto come rissa.
art. 588, secondo comma, cod. pen.
Fattispecie del reato di rissa: la Corte di appello l'ha ritenuta sussistente sulla base della volontà reciproca di offesa tra i gruppi contrapposti.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte di appello aveva prospettato la sua applicazione per prosciogliere gli imputati, ma la Cassazione ha disposto che prima vada verificata compiutamente l'imputabilità (capacità di intendere e volere).
Riguarda l'esclusione dell'imputabilità per vizio totale di mente o ridotta imputabilità; la Cassazione ha richiamato la necessità che i giudici di merito si pronuncino esaurientemente sulla capacità di intendere e volere quando la questione sia dedotta.
Norma processuale richiamata in relazione all'accertamento della capacità di stare in giudizio: impone al giudice di valutare la capacità di partecipare coscientemente al processo e, se necessario, di disporre gli accertamenti medici.
Disciplina la legittima difesa; la Corte ha valutato che non sussistessero i presupposti per riconoscerla in capo ai partecipanti ritenuti istigatori dell'evento.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme sostanziali/procedurali e insufficiente/contraddittoria motivazione); la Cassazione ha usato tali criteri per esaminare i motivi proposti.
Massime di principio
- Quando in grado di merito siano sollevate deduzioni sulla capacità di stare in giudizio o sulla capacità di intendere e volere, il giudice deve motivare compiutamente la valutazione; l'omessa o insufficiente motivazione su tale punto è vizio che legittima annullamento in Cassazione e rinvio.
- Se emergono elementi clinici o documenti che possono incidere sull'imputabilità, il giudice di merito deve valutare l'opportunità di disporre accertamenti medico-legali anche d'ufficio.
- La causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) presuppone l'accertamento dell'imputabilità: non può essere applicata senza che sia stata prima adeguatamente valutata la capacità dell'imputato di intendere e volere al momento del fatto.
- La legittima difesa va valutata alla luce della dinamica fattuale: chi ha dato causa all'aggressione o ha potuto ricorrere all'intervento della pubblica autorità difficilmente potrà invocarla; il giudice deve motivare in modo puntuale la ricostruzione dei fatti e il rapporto di causa/effetto tra condotte.
- Le censure sulla sussistenza della rissa richiedono una valutazione circostanziata della volontà reciproca di offesa; la mera asserzione difensiva senza elementi probatori specifici può essere ritenuta generica se i fatti indicano invece una iniziativa provocatoria.
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