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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09859/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente pubblico)

La controversia

La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di una cartella di pagamento relativa a carichi tributari successivamente rientrati nell’annullamento automatico previsto dalla c.d. pace fiscale. Il giudice di primo grado aveva preso atto dell’annullamento ope legis dei carichi e aveva dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, compensando integralmente le spese. In appello, però, la commissione regionale aveva riformato sul punto la decisione di primo grado e aveva condannato l’ente impositore al pagamento delle spese del primo grado, ritenendo non adeguatamente motivata la compensazione. La Regione ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., censurando la statuizione che aveva escluso la compensazione delle spese; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 4 del d.l. n. 119/2018, sostenendo che, una volta operato l’annullamento automatico del carico tributario, non poteva essere posta a suo carico la condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha affermato che l’annullamento automatico dei ruoli previsto dall’art. 4, comma 1, del d.l. n. 119/2018 opera ipso iure quando ne ricorrono i presupposti e determina, per i debiti litigiosi, l’estinzione del processo per cessata materia del contendere. In tale evenienza, secondo la Corte, le spese della lite devono essere compensate, perché la definizione della controversia deriva da un fatto legale esterno al conflitto tra le parti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata; la Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’appello del contribuente contro la decisione di primo grado e ha condannato quest’ultimo alle spese del secondo grado e del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso era ritenuto sufficientemente specifico e autosufficiente perché descriveva in modo adeguato vicenda fattuale e processuale, consentendo alla Corte di comprendere le censure.

  • art. 92 c.p.c.

    la doglianza sull’erronea esclusione della compensazione delle spese è stata superata dall’accoglimento del secondo motivo, poiché nel caso di annullamento automatico dei carichi la regola applicabile è la compensazione delle spese.

  • art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    in caso di cessazione della materia del contendere nel processo tributario, la regolazione delle spese deve conformarsi alla disciplina speciale richiamata, che nel caso di definizione ope legis conduce alla compensazione.

  • art. 4 d.l. n. 119/2018

    ha previsto l’annullamento automatico dei ruoli affidati agli agenti della riscossione, con effetti automatici e ipso iure al ricorrere dei presupposti di legge, e, per i debiti litigiosi, l’estinzione del processo per cessata materia del contendere.

  • L. n. 136/2018

    indicata come legge di conversione del d.l. n. 119/2018 nel testo.

  • art. 384 c.p.c.

    la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito rigettando l’appello del contribuente.

Massime di principio

  • L’annullamento automatico dei carichi tributari previsto da una norma di definizione agevolata opera di diritto, senza bisogno di un ulteriore atto delle parti o del giudice, quando ricorrono i presupposti legali.
  • Quando la cessazione della materia del contendere deriva da un effetto legale sopravvenuto e non da una composizione concordata della lite, le spese processuali vanno compensate, perché la definizione della controversia non è imputabile alla soccombenza di una parte nel merito.
  • Nel processo tributario, la sopravvenuta estinzione della pretesa fiscale per annullamento ope legis del carico rende corretta la declaratoria di cessazione della materia del contendere e impedisce la condanna della parte beneficiaria dell’annullamento alle spese in base a una valutazione di soccombenza ordinaria.
  • Il giudice di legittimità può decidere nel merito, cassata la sentenza impugnata, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto e la soluzione giuridica della controversia sia già interamente ricavabile dagli atti.
  • Le prescrizioni di protocolli o prassi redazionali non possono fondare da sole sanzioni processuali di inammissibilità o nullità se tali sanzioni non trovano base nelle norme del codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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