Cassazione Penale, Ordinanza n. 26895/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha conseguentemente condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati, giudicati in concorso per un fatto qualificato come rapina. I ricorrenti censuravano, da un lato, la mancata applicazione della pena sostitutiva della pena detentiva breve; dall'altro, contestavano la ricostruzione della responsabilità e la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del concorso nel delitto di rapina, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte rileva che la richiesta di pena sostitutiva era stata proposta per la prima volta in appello, quindi tardivamente rispetto al regime transitorio applicabile; quanto al merito della responsabilità, osserva che i motivi miravano a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta immune da vizi e corroborata dalla credibilità della persona offesa e da plurimi riscontri testimoniali e documentali.
Norme richiamate
Indica il reato contestato in concorso, qualificato come rapina.
art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La disciplina transitoria sulle pene sostitutive va intesa nel senso che le disposizioni sopravvenute più favorevoli si applicano al primo giudizio o al giudizio di appello, a seconda del grado in cui il processo pendeva al 30/12/2022; la richiesta formulata per la prima volta in appello è tardiva se il processo era ancora in primo grado a tale data.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione di una pena sostitutiva, quando la disciplina transitoria la renda astrattamente applicabile, deve essere proposta tempestivamente nel grado processuale in cui la causa pendeva alla data di entrata in vigore della riforma; non può essere introdotta per la prima volta in appello se il procedimento era ancora in primo grado alla data rilevante.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, salvo la presenza di effettivi vizi logici o giuridici della motivazione.
- La censura di violazione di legge o di difetto di motivazione che, in sostanza, miri a sostituire una diversa lettura delle prove a quella già svolta dai giudici di merito, è inammissibile in cassazione.
- La condanna della persona offesa o la tenuta dell'affermazione di responsabilità possono essere legittimamente sorrette da una motivazione che valorizzi la credibilità della parte offesa e i riscontri esterni testimoniali e documentali acquisiti agli atti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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