Cassazione Civile, Ordinanza n. 00950/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce nell'ambito della liquidazione fallimentare di un ramo d'azienda. Dopo una prima procedura competitiva, una società aveva ottenuto l'aggiudicazione per un certo prezzo e aveva già versato l'importo. Il curatore aveva comunicato gli esiti al giudice delegato ai sensi dell'art. 107, comma 5, l.f. Successivamente, a fronte di un'offerta migliorativa, il curatore aveva sospeso la vendita ex art. 107, comma 4, l.f. e si era svolta una nuova gara, conclusa con una seconda aggiudicazione alla stessa società per un prezzo più elevato, che però aveva partecipato con riserva di impugnazione. La società aveva allora proposto reclamo ex art. 36 l.f. avverso il provvedimento del giudice delegato che aveva rigettato il suo reclamo contro la sospensione disposta dal curatore. Il Tribunale aveva accolto il reclamo, ritenendo che, una volta depositata la documentazione ex art. 107, comma 5, l.f., il potere di sospensione non spettasse più al curatore ma solo al giudice delegato ex art. 108 l.f. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 107, comma 4, e 108, comma 5, l.f., sostenendo che il potere di sospensione del curatore non avrebbe un termine e potrebbe essere esercitato anche dopo il deposito della documentazione, non essendovi coordinamento con il potere del giudice delegato; 2) violazione degli artt. 111-bis, 93 e 36 l.f., contestando l'affermazione del tribunale sulla restituzione di quanto pagato dalla società, perché le pretese restitutorie e creditorie prededucibili sarebbero estranee al giudizio di reclamo ex art. 36 l.f.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha affermato che il potere del curatore di sospendere la vendita ex art. 107, comma 4, l.f. può essere esercitato solo fino al deposito in cancelleria della documentazione relativa agli esiti della procedura ex art. 107, comma 5, l.f.; da quel momento in poi il solo soggetto legittimato a sospendere la vendita è il giudice delegato ai sensi dell'art. 108 l.f. La Corte ha valorizzato il coordinamento sistematico tra gli artt. 107 e 108 l.f. e la ratio di stabilità delle vendite competitive. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità, perché la questione restitutoria richiamata dalla ricorrente non costituiva un capo autonomo del provvedimento impugnato, ma solo un passaggio motivazionale ad abundantiam, mentre i capi decisori erano soltanto la revoca del decreto del giudice delegato e la compensazione delle spese. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 36 L.F.
regola il reclamo contro gli atti del giudice delegato nell'ambito della procedura fallimentare; nel caso concreto non consente di trasformare il reclamo in sede per decidere autonomamente sulle pretese restitutorie non oggetto di specifica statuizione
art. 107 L.F.
il potere del curatore di sospendere la vendita competitiva ex comma 4 è esercitabile solo fino al deposito in cancelleria della documentazione sugli esiti della procedura ex comma 5
art. 108 L.F.
attribuisce al giudice delegato il potere di sospendere la vendita dopo il deposito della documentazione, entro il termine perentorio di 10 giorni, coordinandosi con l'art. 107 e tutelando insieme trasparenza e stabilità delle vendite
art. 111-bis L.F.
richiamato dalla ricorrente come disciplina delle pretese prededucibili e delle relative forme di accertamento, ma ritenuto non pertinente al capo effettivamente deciso
art. 93 L.F.
richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alle pretese creditorie, senza incidenza sulla decisione di merito del motivo dichiarato inammissibile
richiamato come parametro analogico per la fissazione nel bando di gara di un termine perentorio per le offerte migliorative
art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002
consente, in caso di rigetto dell'impugnazione, di dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nelle vendite competitive fallimentari, il potere del curatore di sospendere la vendita per sopravvenuta offerta migliorativa non è permanente, ma si arresta con il deposito della documentazione sugli esiti della procedura; da quel momento la sospensione compete solo al giudice delegato.
- L'interpretazione coordinata degli artt. 107 e 108 l.f. deve preservare la stabilità delle vendite coattive e la loro affidabilità sul mercato, evitando che il curatore possa incidere sulla vendita oltre la fase procedimentale espressamente prevista.
- Il sistema della vendita fallimentare va letto in modo da bilanciare la tutela della migliore soddisfazione dei creditori con quella della certezza degli esiti della gara; il potere di sospensione successivo al deposito è concentrato nel giudice delegato e soggetto al termine perentorio previsto dalla legge.
- In sede di reclamo ex art. 36 l.f., sono scrutinabili solo i capi decisori effettivamente contenuti nel provvedimento impugnato; questioni trattate solo in motivazione ad abundantiam non possono essere oggetto di autonoma censura in cassazione.
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