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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32411/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del GIP del Tribunale di Foggia del 02/02/2022 (patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) con cui al ricorrente veniva applicata la pena di 8 mesi di reclusione e 600,00 euro di multa per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio e un episodio di spaccio (fatto commesso il 18/8/2022). Il ricorrente censura il rigetto della sua richiesta separata di sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 20‑bis c.p. e degli artt. 53 e ss. della L. n. 689/1981, invocando errata applicazione dell'art. 53 nella nuova formulazione (art. 71, co.1, lett. a) d.lgs. n.150/2022) e vizio di motivazione

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che la richiesta di sostituzione della pena non faceva parte del patto di cui agli artt. 444 e ss. e fu oggetto di autonoma istanza su cui il PM aveva espresso parere contrario. La riforma dell'art. 53 L. n. 689/1981 ha solo ampliato i limiti di pena ammissibili per la sostituzione senza incidere sul potere discrezionale del giudice. Il diniego è ritenuto adeguatamente motivato: natura e reiterazione sistematica degli illeciti in breve tempo, profilo personale del ricorrente (recidiva infraquinquennale) e conseguente prognosi negativa sulla funzione rieducativa della sanzione sostitutiva. Perciò il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina del patteggiamento; la Corte rileva che la richiesta di sostituzione della pena era estranea al patto di cui all'art. 444 e ss.

  • art. 20‑bis c.p.

    Norma che consente misure alternative e sostituzioni di pena in taluni casi; il ricorrente aveva chiesto la sostituzione ex art. 20‑bis ma tale richiesta era separata dal patteggiamento

  • art. 53 L. n. 689/1981

    Regola la sostituzione delle pene; la riforma ha esteso i limiti di pena ammissibili alla sostituzione, ma non ha eliminato il potere discrezionale del giudice nella valutazione della sostituzione

  • art. 71, co. 1, lett. a) d.lgs. n. 150/2022

    Intervenuta riforma richiamata per spiegare la nuova disciplina dei limiti di pena ammessi per la sostituzione; valutata come modifica dei limiti e non della discrezionalità giudiziaria

  • art. 611 c.p.p.

    Norma che regola le conclusioni del Pubblico Ministero in sede di impugnazione; il PM ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese in caso di inammissibilità dell'impugnazione e consente l'applicazione di sanzioni pecuniarie; applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla somma in favore della cassa delle ammende

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata per escludere l'assenza di colpa quale causa di non applicazione della sanzione prevista in caso di inammissibilità (orientamento sul tema della responsabilità per filiazione dell'impugnazione)

Massime di principio

  • Se la richiesta di sostituzione della pena non è inclusa nel patteggiamento ex art. 444 c.p.p., essa resta una istanza autonoma soggetta all'esame del PM e alla discrezionalità del giudice
  • La riforma dell'art. 53 L. n. 689/1981 (d.lgs. n.150/2022) ha esteso i limiti di pena per le sostituzioni, ma non elimina il potere discrezionale del giudice di negare la sostituzione quando la motivazione lo giustifica
  • Il diniego della sostituzione è sindacabile in sede di legittimità solo se privo di adeguata motivazione o viziato: la mera diversa valutazione prognostica non è sufficiente a ritenere illegittimo il diniego
  • Fattori come la natura del reato, la reiterazione in breve tempo e la recidiva infraquinquennale possono legittimare un giudizio prognostico negativo e quindi il diniego di misure sostitutive
  • Impugnazioni irricevibili o inammissibili possono comportare condanne alle spese processuali e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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