Cassazione Penale, Ordinanza n. 25280/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto con motivo non specifico, ritenuto generico e non confrontato con le argomentazioni della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.200 di multa per il reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti in lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo di ricorso deduceva violazione di legge in relazione all'art. 73 d.P.R. 309/1990, lamentando un errore nella valutazione del dato storico-processuale. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era generico e assertivo, privo di specifiche ragioni di diritto e di puntuali dati di fatto, e soprattutto non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato come base del reato contestato; la sentenza non affronta il merito della qualificazione, ma solo la carenza di specificità del motivo di ricorso che lo invocava.
I motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, pena l'inammissibilità.
La mancanza di specificità del motivo integra causa di inammissibilità del ricorso.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per fondare la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, in assenza di ragioni di esonero.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01
Citata come precedente sulla funzione dell'impugnazione quale critica argomentata al provvedimento impugnato e sulla necessità di motivi specifici e puntualmente confrontati con la decisione censurata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, ossia una critica argomentata del provvedimento impugnato, con indicazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della censura.
- Un motivo di ricorso che non si confronti in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata è inammissibile per difetto di specificità, perché viene meno la funzione stessa dell'impugnazione.
- La deduzione di violazione di legge non è sufficiente se resta generica e assertiva: occorre spiegare in che modo la decisione sarebbe erronea alla luce degli atti e della motivazione censurata.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25208/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25217/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25220/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25224/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25227/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25228/2025 del 09/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →