Cassazione Penale, Ordinanza n. 36585/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato è stato condannato dal Tribunale di Taranto, con sentenza del 18 settembre 2024, per il delitto di cui all’art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di otto mesi di reclusione e 2.000 euro di multa. La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 17 marzo 2026, ha confermato la condanna. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., vizio di motivazione. Il ricorso si limitava a richiamare in astratto i principi sull’obbligo di motivazione, senza confrontarsi con la motivazione concreta della sentenza né indicare in che modo essa se ne discostasse.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo, non misurandosi con la concreta trama argomentativa della decisione impugnata, è manifestamente infondato. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non risultando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna confermata in appello.
Norme richiamate
art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895
con sentenza del 18 settembre 2024 con la quale il Tribunale di Taranto ha affermato la penale responsabilità di Alessandro Altavilla in relazione al delitto di cui all’art. 2 legge 2 ottobre 1967 n.895
La disposizione è indicata quale norma incriminatrice del delitto per cui l’imputato è stato condannato; il testo non espone ulteriori profili interpretativi della fattispecie.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Alessandro Altavilla, con l’assistenza dell’avv. Armando Pasanisi, propone ricorso per cassazione con il quale lamenta vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La norma è il fondamento del motivo di ricorso per vizio di motivazione; la Corte dichiara il ricorso inammissibile perché la censura si limita a richiamare principi astratti e non si confronta con la motivazione concreta della decisione impugnata.
art. 616, comma 1, primo periodo, c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
lo stesso, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere altresì condannato al versamento della somma, reputata congrua, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
In assenza di elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella causa d’inammissibilità, è dovuto il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata determinata in 3.000 euro.
Massime di principio
- È inammissibile la censura di vizio di motivazione che richiami soltanto in astratto i principi sull’obbligo motivazionale senza confrontarsi con le argomentazioni concrete della decisione impugnata e senza indicare in che modo queste se ne discostino.
- Dalla declaratoria d’inammissibilità del ricorso conseguono il pagamento delle spese processuali e, se non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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