Cassazione Civile, Ordinanza n. 06585/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una socia e liquidatrice di una società a responsabilità limitata già estinta ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR che, in riforma della CTP, aveva confermato un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativo all'anno 2007. La CTR aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo perché proposto da soggetto non più esistente e senza prova che la ricorrente avesse effettivamente rivestito la qualità di socia. Nel ricorso per cassazione è stato dedotto un unico motivo, formulato come "contraddittorietà della motivazione e violazione o falsa applicazione delle norme di diritto", sostenendo che la qualità di socia risultasse dall'atto di appello notificato dall'Ufficio e che l'eccezione fosse stata tardivamente sollevata solo in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia delle entrate perché notificato tardivamente. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso principale perché il motivo era del tutto innominato e promiscuo, cumulatando censure eterogenee di vizio motivazionale e violazione di legge senza specificare le norme violate; inoltre le doglianze non erano pertinenti rispetto alla ratio decidendi della CTR, che aveva fondato l'inammissibilità sulla mancanza di legittimazione della parte attrice come soggetto giusto del processo e sull'assenza di prova della qualità di socia. Infine, il ricorso non rispettava i requisiti di specificità e localizzazione, non avendo indicato né riprodotto gli atti da cui sarebbe emersa la qualità di socia nel giudizio introduttivo. Nessuna statuizione sulle spese per l'inammissibilità del controricorso. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
I motivi di ricorso per cassazione devono essere ricondotti a una delle tassative ipotesi di impugnazione previste dalla norma; un motivo innominato o promiscuo è inammissibile.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo dovuto è parametrato a quello previsto per il ricorso principale ai sensi della norma richiamata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specificamente ricondotto a una delle categorie tipiche di cui all'art. 360 c.p.c.; la formulazione cumulativa e indistinta di vizi diversi rende il motivo inammissibile.
- Le censure di legittimità devono essere pertinenti alla ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione si fonda sulla carenza di legittimazione processuale della parte, sono irrilevanti doglianze che presuppongono una diversa ricostruzione della qualità soggettiva non adeguatamente dimostrata.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare i canoni di specificità e localizzazione: chi deduce l'erronea valutazione di atti o documenti deve indicarne puntualmente il contenuto e riprodurli o localizzarli nel fascicolo, altrimenti la doglianza è inammissibile.
- La tardiva proposizione del controricorso comporta la sua inammissibilità, con conseguente esclusione della pronuncia sulle spese a favore della parte resistente.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
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