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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34580/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni dipendenti di una provincia, in servizio presso il corpo di polizia municipale con articolazione in turni, hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’imputazione a ferie delle giornate coincidenti con festività infrasettimanali previste dalla L. n. 260/1949, quando tali festività cadevano in un giorno di turno. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione, ritenendo legittimo che per i turnisti la prestazione resa in festività infrasettimanale rientrasse nel normale orario di lavoro e fosse remunerata secondo l’art. 22, comma 5, del CCNL comparto Enti locali 14.9.2000, con indennità onnicomprensiva, e non secondo l’art. 24, comma 2, dello stesso contratto. I ricorrenti hanno censurato tale interpretazione sostenendo: 1) la violazione della disciplina contrattuale collettiva, poiché la prestazione in giornata festiva dovrebbe essere trattata come lavoro eccedente il normale orario, con diritto a riposo compensativo o straordinario; 2) la violazione della L. n. 260/1949, assumendo che la normativa imperativa riconosca il diritto al godimento delle festività infrasettimanali e impedisca di considerarle come giornate feriali ai fini del rapporto di lavoro. Hanno inoltre dedotto una violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell’organizzazione dei turni e nell’imputazione a ferie delle giornate non lavorate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che per i lavoratori turnisti tutti i giorni della settimana, anche se festivi infrasettimanali, devono essere considerati non festivi ai fini del rapporto di lavoro: le assenze vanno giustificate con gli ordinari istituti contrattuali, tra cui le ferie, e il regime retributivo applicabile è quello dell’art. 22, comma 5, CCNL, che prevede un’indennità con funzione interamente compensativa del disagio derivante dalla turnazione. La Corte ha quindi confermato la legittimità dell’imputazione a ferie della giornata non lavorata quando il turno cade in una festività infrasettimanale e il dipendente non presta attività. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura relativa alla violazione di correttezza e buona fede, poiché si risolveva in una diversa lettura dei fatti rispetto a quella accolta dal giudice di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna anche all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • L. n. 260/1949

    La Corte nega che, per i lavoratori turnisti, la normativa sulle festività infrasettimanali impedisca l’imputazione a ferie della giornata non lavorata quando il turno cada in giorno festivo.

  • art. 22, comma 5, CCNL comparto Enti locali 14.9.2000

    indennità che compensa interamente il disagio

    È la disciplina applicabile alla prestazione resa dal turnista in giorno festivo ricadente nel turno; l’indennità ha funzione integralmente compensativa del disagio della turnazione.

  • art. 24, comma 2, CCNL comparto Enti locali 14.9.2000

    Non si applica al lavoro del turnista in festività infrasettimanale, perché riguarda prestazioni svolte in giorni non lavorativi o comunque oltre il normale orario, non il turno ordinario.

  • art. 2109, comma 3, c.c.

    La Corte esclude la sua violazione, valorizzando che il lavoratore turnista conosce in anticipo la collocazione del turno e l’eventuale imputazione a ferie è coerente con la disciplina contrattuale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Per i lavoratori turnisti addetti a servizi continui, la prestazione resa in una festività infrasettimanale ricadente nel turno ordinario è trattata come parte del normale orario di lavoro e non come attività eccedente o straordinaria.
  • La disciplina collettiva può prevedere per il lavoro svolto in giorno festivo un’indennità omnicomprensiva con funzione compensativa del disagio della turnazione, escludendo il cumulo con riposo compensativo o straordinario.
  • Se il turnista non presta attività nel giorno festivo che ricade nel proprio turno, l’assenza può essere correttamente imputata a ferie o ad altro congedo ordinario, purché ciò sia coerente con la contrattazione collettiva applicabile.
  • La denuncia di violazione di correttezza e buona fede non è scrutinabile in cassazione quando mira solo a sostituire una diversa ricostruzione dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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