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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22291/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione di appello che aveva confermato la responsabilità per usura, deducendo: (1) vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità; (2) vizio di motivazione e travisamento della prova con specifico riferimento alla ritenuta attendibilità della persona offesa. La Corte rileva che si tratta di doglianze già riproposte in appello e lì disattese con argomentazioni prive di vizi logici, traducendosi in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità; aggiunge che i dedotti vizi motivazionali non emergono dal testo della sentenza impugnata, la quale valorizzava diversi riscontri oggettivi alle dichiarazioni della persona offesa, tra cui la comunicazione del 2 marzo 2019 sulla misura degli interessi, nonché messaggi e tabulati telefonici relativi agli incontri per il pagamento degli interessi e la restituzione del capitale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano reiterativi di quelli già dedotti in appello e, comunque, manifestamente infondati perché la motivazione della sentenza impugnata era logicamente coerente e corretta, fondata su riscontri oggettivi alle dichiarazioni della persona offesa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 81 c.p.

    Richiamo alla continuazione, in combinazione con gli altri articoli contestati, nel capo di imputazione per il reato di usura.

  • art. 110 c.p.

    Richiamo al concorso di persone nel reato nel titolo di imputazione per l'usura.

  • art. 644 c.p.

    Norma incriminatrice dell'usura contestata e oggetto della conferma di responsabilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che, pur formalmente dedotte come vizi di motivazione o travisamento della prova, si risolvano in una mera riproposizione delle doglianze già esaminate e respinte in appello e in una richiesta di nuova valutazione del merito.
  • Il vizio di motivazione non è ravvisabile quando la sentenza impugnata espone un percorso argomentativo logicamente coerente e supportato da riscontri oggettivi alle dichiarazioni della persona offesa.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità se trovano adeguati elementi di riscontro esterno, come comunicazioni scritte, messaggi o tabulati telefonici coerenti con la ricostruzione accusatoria.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieUsura
RamiDelitti economici
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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