Cassazione Penale, Sentenza n. 39528/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato la condanna per rapina aggravata (artt. 110, 628, commi secondo e terzo n.1 c.p.). Sant'Elia deduce: nullità della sentenza per sottoscrizione da parte del componente anziano anziché del presidente deceduto; travisamento della prova e utilizzo illegittimo di dichiarazioni confessorie della coimputata; erronea applicazione della recidiva nonostante affidamento in prova; errore nel calcolo della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti. Di Mauro deduce: vizio di motivazione nella qualificazione (sarebbe tentativo di rapina impropria), errata applicazione dell'aggravante "più persone riunite" (sostiene che si applicherebbe solo per numero >=5), mancata esclusione dell'aggravante per mancanza di partecipazione alla fase violenta, e errori nel bilanciamento e quantificazione della pena (anche con riferimento all'art.63 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili e ha respinto tutte le censure. Motivazioni principali: 1) la sottoscrizione della sentenza da parte del componente più anziano è conforme all'art.546 c.p.p. se il presidente è deceduto o impedito; la capacità del giudice rileva al momento della deliberazione, non al deposito della motivazione; 2) le conclusioni di responsabilità non si fondano su dichiarazioni confessorie inutilizzabili ma su testimonianze e sull'osservazione diretta dell'operante e di un testimone; quindi non c'è travisamento della prova decisivo; 3) l'applicazione della recidiva è stata ritenuta congrua anche considerando precedenti e la personalità dell'imputato; l'eventuale affidamento in prova non ha imposto automaticamente l'esclusione della recidiva nel giudizio di merito; 4) la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il giudizio di bilanciamento e la determinazione della pena, ritenendo equivalenti le circostanze contestate e motivando il diniego delle attenuanti generiche; 5) quanto a Di Mauro, la Corte ha ritenuto che dalle risultanze emergesse l'impossessamento definitivo della merce e la partecipazione, anche morale, alla fase violenta, e ha confermato l'aggravante della "più persone". Infine i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
Consente che, in caso di morte o impedimento del presidente che impedisca la sottoscrizione, la sottoscrizione sia apposta dal componente più anziano previa menzione dell'impedimento; legittima quindi la sottoscrizione effettuata nel caso di specie.
La capacità del giudice rileva al momento della deliberazione; la successiva redazione della motivazione non richiede che il giudice continui a possedere gli stessi requisiti di capacità.
Riferito al divieto di utilizzabilità di certe dichiarazioni; la Corte ha rilevato che le testimonianze utilizzate non consistono in dichiarazioni confessorie della coimputata ma in osservazioni dirette del testimone e sono quindi utilizzabili.
Richiamato in relazione ai limiti di utilizzazione delle dichiarazioni rese dagli imputati; la sentenza distingue tra dichiarazioni confessorie e dichiarazioni di terzi testimoni che riferiscono osservazioni personali.
Richiamato in relazione alla rilevanza e valutazione delle prove e alla motivazione; la Corte di legittimità non ha ravvisato vizio motivazionale suscettibile di cassazione.
art. 604 e art. 605 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto le censure infondate.
Richiamato rispetto alla determinazione della pena e alla valutazione della recidiva; la Corte ha considerato corretta la valutazione della personalità del condannato e l'applicazione della recidiva.
art. 628 cod. pen., comma terzo n.1
L'aggravante per violenza commessa da 'più persone riunite' è configurabile quando almeno due persone concorrono nella fase in cui si esercita la violenza o la minaccia, anche se la condotta violenta è posta in essere da uno soltanto.
In caso di concorso di aggravanti speciali, il giudice deve applicare la pena stabilita per una sola (la meno grave) e può aumentarla poi, in termini ordinari, fino a un terzo per la seconda aggravante; non impone di considerare solo una aggravante esclusivamente.
Principi di proporzionalità e discrezionalità nella determinazione della pena; la Corte territoriale ha motivato adeguatamente l'esercizio del potere discrezionale.
Prevede la possibile condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa; la Corte ha condannato i ricorrenti a euro 3.000.
Massime di principio
- La validità formale di una sentenza non è automatica se la sottoscrive il componente più anziano: l'art.546 c.p.p. autorizza tale prassi quando il presidente è morto o impedito, purché ciò sia menzionato.
- La capacità del giudice va valutata al momento della deliberazione; il successivo decesso o impedimento non determina di per sé la nullità della sentenza.
- Le dichiarazioni rese da un imputato non sono automaticamente trasferibili ai testimoni: le osservazioni personali dei testimoni circa fatti concretamente visti sono utilizzabili anche se divergono dalle dichiarazioni confessorie della coimputata.
- Il travisamento della prova deve essere chiaramente dimostrato tramite errori logici o mancanze nella motivazione; critiche alternative alla valutazione probatoria dei giudici di merito, se fondate su diversa lettura dell'istruttoria, sono difficilmente ritenute fondate in Cassazione.
- L'aggravante 'più persone riunite' si configura quando almeno due soggetti concorrono nella fase violenta o intimidatoria, anche se uno solo materialmente esercita la violenza; la partecipazione morale o il rinforzo dell'intento intimidatorio è significativo.
- L'applicazione della recidiva richiede una valutazione complessiva della personalità e dei precedenti: misure alternative eseguite positivamente non escludono automaticamente la rilevanza della recidiva nel giudizio di merito.
- Ai fini del giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti (art.63 c.p.), il criterio è quello previsto dalla norma: si applica la pena per la aggravante speciale meno grave e le ulteriori aggravanti speciali possono aumentare la pena in termini ordinari (fino a un terzo).
- Ricorsi che si limitano a censure generiche o a una diversa lettura dei fatti senza mostrare errori di diritto o vizio logico nella motivazione sono spesso dichiarati inammissibili; questo comporta anche il rischio di condanna per spese e ammenda ex art.616 c.p.p.
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