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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39528/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato la condanna per rapina aggravata (artt. 110, 628, commi secondo e terzo n.1 c.p.). Sant'Elia deduce: nullità della sentenza per sottoscrizione da parte del componente anziano anziché del presidente deceduto; travisamento della prova e utilizzo illegittimo di dichiarazioni confessorie della coimputata; erronea applicazione della recidiva nonostante affidamento in prova; errore nel calcolo della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti. Di Mauro deduce: vizio di motivazione nella qualificazione (sarebbe tentativo di rapina impropria), errata applicazione dell'aggravante "più persone riunite" (sostiene che si applicherebbe solo per numero >=5), mancata esclusione dell'aggravante per mancanza di partecipazione alla fase violenta, e errori nel bilanciamento e quantificazione della pena (anche con riferimento all'art.63 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili e ha respinto tutte le censure. Motivazioni principali: 1) la sottoscrizione della sentenza da parte del componente più anziano è conforme all'art.546 c.p.p. se il presidente è deceduto o impedito; la capacità del giudice rileva al momento della deliberazione, non al deposito della motivazione; 2) le conclusioni di responsabilità non si fondano su dichiarazioni confessorie inutilizzabili ma su testimonianze e sull'osservazione diretta dell'operante e di un testimone; quindi non c'è travisamento della prova decisivo; 3) l'applicazione della recidiva è stata ritenuta congrua anche considerando precedenti e la personalità dell'imputato; l'eventuale affidamento in prova non ha imposto automaticamente l'esclusione della recidiva nel giudizio di merito; 4) la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il giudizio di bilanciamento e la determinazione della pena, ritenendo equivalenti le circostanze contestate e motivando il diniego delle attenuanti generiche; 5) quanto a Di Mauro, la Corte ha ritenuto che dalle risultanze emergesse l'impossessamento definitivo della merce e la partecipazione, anche morale, alla fase violenta, e ha confermato l'aggravante della "più persone". Infine i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Consente che, in caso di morte o impedimento del presidente che impedisca la sottoscrizione, la sottoscrizione sia apposta dal componente più anziano previa menzione dell'impedimento; legittima quindi la sottoscrizione effettuata nel caso di specie.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    La capacità del giudice rileva al momento della deliberazione; la successiva redazione della motivazione non richiede che il giudice continui a possedere gli stessi requisiti di capacità.

  • art. 62 cod. pen.

    Riferito al divieto di utilizzabilità di certe dichiarazioni; la Corte ha rilevato che le testimonianze utilizzate non consistono in dichiarazioni confessorie della coimputata ma in osservazioni dirette del testimone e sono quindi utilizzabili.

  • art. 350 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti di utilizzazione delle dichiarazioni rese dagli imputati; la sentenza distingue tra dichiarazioni confessorie e dichiarazioni di terzi testimoni che riferiscono osservazioni personali.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla rilevanza e valutazione delle prove e alla motivazione; la Corte di legittimità non ha ravvisato vizio motivazionale suscettibile di cassazione.

  • art. 604 e art. 605 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione ai motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto le censure infondate.

  • art. 99 cod. pen.

    Richiamato rispetto alla determinazione della pena e alla valutazione della recidiva; la Corte ha considerato corretta la valutazione della personalità del condannato e l'applicazione della recidiva.

  • art. 628 cod. pen., comma terzo n.1

    L'aggravante per violenza commessa da 'più persone riunite' è configurabile quando almeno due persone concorrono nella fase in cui si esercita la violenza o la minaccia, anche se la condotta violenta è posta in essere da uno soltanto.

  • art. 63 cod. pen.

    In caso di concorso di aggravanti speciali, il giudice deve applicare la pena stabilita per una sola (la meno grave) e può aumentarla poi, in termini ordinari, fino a un terzo per la seconda aggravante; non impone di considerare solo una aggravante esclusivamente.

  • artt. 132-133 cod. pen.

    Principi di proporzionalità e discrezionalità nella determinazione della pena; la Corte territoriale ha motivato adeguatamente l'esercizio del potere discrezionale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la possibile condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa; la Corte ha condannato i ricorrenti a euro 3.000.

Massime di principio

  • La validità formale di una sentenza non è automatica se la sottoscrive il componente più anziano: l'art.546 c.p.p. autorizza tale prassi quando il presidente è morto o impedito, purché ciò sia menzionato.
  • La capacità del giudice va valutata al momento della deliberazione; il successivo decesso o impedimento non determina di per sé la nullità della sentenza.
  • Le dichiarazioni rese da un imputato non sono automaticamente trasferibili ai testimoni: le osservazioni personali dei testimoni circa fatti concretamente visti sono utilizzabili anche se divergono dalle dichiarazioni confessorie della coimputata.
  • Il travisamento della prova deve essere chiaramente dimostrato tramite errori logici o mancanze nella motivazione; critiche alternative alla valutazione probatoria dei giudici di merito, se fondate su diversa lettura dell'istruttoria, sono difficilmente ritenute fondate in Cassazione.
  • L'aggravante 'più persone riunite' si configura quando almeno due soggetti concorrono nella fase violenta o intimidatoria, anche se uno solo materialmente esercita la violenza; la partecipazione morale o il rinforzo dell'intento intimidatorio è significativo.
  • L'applicazione della recidiva richiede una valutazione complessiva della personalità e dei precedenti: misure alternative eseguite positivamente non escludono automaticamente la rilevanza della recidiva nel giudizio di merito.
  • Ai fini del giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti (art.63 c.p.), il criterio è quello previsto dalla norma: si applica la pena per la aggravante speciale meno grave e le ulteriori aggravanti speciali possono aumentare la pena in termini ordinari (fino a un terzo).
  • Ricorsi che si limitano a censure generiche o a una diversa lettura dei fatti senza mostrare errori di diritto o vizio logico nella motivazione sono spesso dichiarati inammissibili; questo comporta anche il rischio di condanna per spese e ammenda ex art.616 c.p.p.

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