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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18933/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non introducesse una critica argomentata alla decisione di merito, ma si limitasse a riproporre censure di fatto già esaminate e respinte dalla Corte d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione e alla mancata derubricazione del fatto dal reato di ricettazione a quello di incauto acquisto di cose di sospetta provenienza. La Corte rileva però che le doglianze sono in realtà meramente fattuali, ripetitive di quelle già formulate in appello e già disattese dalla sentenza impugnata, quindi non specifiche e solo apparenti.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice della ricettazione, oggetto della contestazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo e sulla possibile derubricazione.

  • art. 712 c.p.

    Norma relativa all'incauto acquisto di cose di sospetta provenienza, richiamata come possibile derubricazione rispetto alla ricettazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324 - 01

    Precedente richiamato sul discrimen tra ricettazione e incauto acquisto di cose di sospetta provenienza.

  • Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01

    Precedente richiamato sul discrimen tra ricettazione e incauto acquisto di cose di sospetta provenienza.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto forma di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolva in mere doglianze di fatto o nella pedissequa riproposizione delle censure già esaminate e disattese in appello.
  • Il motivo di ricorso deve assolvere la funzione di critica argomentata della sentenza impugnata; se omette di confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della decisione di merito, esso è solo apparente e quindi inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
  • Nel confronto tra ricettazione e incauto acquisto, il discrimen va ricercato nella sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per la ricettazione, secondo i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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