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Sentenza

Sentenza n. 6472/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - del Provvedimento prot. n. GSEWEB/P20220497551, in data 29 settembre 2022, avente ad oggetto Comunicazione ai sensi del D.M. 16.02.2016, relativa all'intervento identificato con il codice CT00530907, con la quale il GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A. non ha accolto, rigettandola, la richiesta di incentivo presentata in data 16.07.2021 (ricevuta di avvenuto invio prot. n. GSEWEB/P20210414065), relativa a intervento di tipo: • 2.A - Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche (674,00 kW); - in parte qua, per quanto evidenziato nei motivi di doglianza, delle Regole Applicative del D.M. 16.02.2016, pubblicate dal GSE S.P.A. - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, antecedente, coevo e successivo; per l'accertamento: del diritto dell'odierna ricorrente a conseguire l'incentivo di cui all'art. 4, comma 2, let. a), del D.M. 16 febbraio 2016, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica.

Giustizia amministrativa202216250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’incentivo previsto dal Conto Termico per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il GSE ha rigettato la richiesta di incentivo relativa alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, per una potenza di 674 kW, deducendo cinque motivi di violazione e falsa applicazione del d.m. 16 febbraio 2016, delle Regole applicative del GSE e degli artt. 3 e 21-octies l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, illogicità ed erroneità della motivazione. In particolare, la ricorrente ha contestato il rilievo relativo alla produzione di sole disposizioni di bonifico, anziché ricevute attestanti l'avvenuto pagamento; ha sostenuto di avere prodotto l'asseverazione tecnica e la certificazione del produttore o documenti equivalenti; ha dedotto la sufficienza della documentazione fotografica relativa ai generatori e alla centrale termica; ha affermato che diagnosi energetica e attestato di prestazione energetica dovessero essere soltanto conservati per eventuali controlli, ovvero di averli comunque prodotti; e ha contestato il rilievo concernente la mancata dimostrazione della dimensione dell'impresa. Il GSE ha sostenuto la conformità del diniego alle prescrizioni del decreto e delle Regole applicative, evidenziando l'assenza di ricevute di bonifico, della certificazione del produttore, della documentazione fotografica prescritta, di una diagnosi energetica conforme e dell'attestato di prestazione energetica post operam.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto decisivo il rilievo relativo ai pagamenti: l'art. 6, comma 7, del d.m. 16 febbraio 2016 e il paragrafo 6.8 delle Regole applicative richiedono la produzione delle ricevute dei bonifici, contenenti gli elementi identificativi dell'operazione, tra cui la causale, il riferimento al decreto, alla fattura e l'attestazione dell'effettiva esecuzione mediante CRO/TRN o indicazione dello stato eseguito. La disposizione di bonifico, costituendo soltanto l'ordine impartito alla banca e non la contabile definitiva dell'operazione, non dimostra l'avvenuto pagamento né contiene necessariamente la causale prescritta. L'istanza era pertanto carente di un requisito essenziale e legittimamente è stata dichiarata improcedibile e respinta dal GSE. Il TAR ha inoltre richiamato l'obbligo del soggetto responsabile di conservare e mettere a disposizione la documentazione necessaria ai sensi dell'art. 10 del decreto. Le ulteriori censure sono state anzitutto assorbite in applicazione del principio dell'atto plurimotivato, secondo cui è sufficiente la legittimità di una sola autonoma ragione posta a fondamento del provvedimento. In ogni caso, il giudice le ha ritenute infondate: per impianti oltre 35 kW era necessaria, oltre all'asseverazione del tecnico abilitato, anche la certificazione del produttore; la documentazione fotografica doveva comprendere anche il locale ante operam dopo la rimozione del generatore, nonché gli ulteriori elementi prescritti; per interventi su edifici con impianti di potenza nominale totale pari o superiore a 200 kW erano necessarie una diagnosi energetica precedente e un attestato di prestazione energetica successivo, conformi alle prescrizioni normative. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 2, lett. a), d.m. 16 febbraio 2016

    Individua gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ammessi agli incentivi.

  • art. 6, comma 7, lett. e) e l), d.m. 16 febbraio 2016

    fatture attestanti le spese sostenute per gli interventi oggetto della richiesta d’incentivazione e relative ricevute di bonifici bancari o postali effettuati per il pagamento

    Impone la produzione delle fatture e delle ricevute dei bonifici, con gli elementi identificativi del pagamento, quali causale e dati fiscali delle parti.

  • art. 8, comma 2, d.m. 16 febbraio 2016

    Il GSE provvede all’assegnazione, all’erogazione, alla revoca degli incentivi secondo modalità e tempistiche specificate in apposite Regole applicative

    Attribuisce alle Regole applicative la specificazione delle modalità e dei tempi per l'assegnazione, l'erogazione e la revoca degli incentivi.

  • art. 10 d.m. 16 febbraio 2016

    il soggetto responsabile che presenta richiesta di incentivo conserva [...] gli originali dei documenti di cui all’art. 6, comma 7 [...] nonché le fatture attestanti le spese effettivamente sostenute e le relative ricevute dei bonifici

    Pone a carico del richiedente l'obbligo di conservare la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti e l'effettività delle spese.

  • art. 15, comma 1, d.m. 16 febbraio 2016

    le richieste di incentivo devono essere corredate da diagnosi energetica precedente l’intervento e da attestato di prestazione energetica successivo

    Richiede, per gli interventi indicati realizzati su interi edifici con impianti di potenza nominale totale del focolare pari o superiore a 200 kW, la diagnosi energetica ante operam e l'attestato di prestazione energetica post operam.

  • paragrafo 2.1 delle Regole applicative del d.m. 16 febbraio 2016

    saranno considerate improcedibili le istanze carenti dei requisiti essenziali previsti dal Decreto

    Consente di considerare improcedibili le istanze prive dei requisiti essenziali per l'accesso al Conto Termico.

  • paragrafo 5.8.5 delle Regole applicative del d.m. 16 febbraio 2016

    per gli interventi che prevedono l’installazione di generatori di potenza termica nominale > 35 kW, l’asseverazione di un tecnico abilitato [...] più una certificazione del produttore

    Richiede cumulativamente l'asseverazione tecnica e la certificazione del produttore per gli impianti di potenza superiore a 35 kW, oltre alla documentazione fotografica prescritta.

  • paragrafo 6.8 delle Regole applicative del d.m. 16 febbraio 2016

    Ai fini dell’ammissione all’incentivo è necessario produrre copia delle fatture attestanti il costo sostenuto e la ricevuta del bonifico bancario o postale con cui tali spese sono state pagate

    La ricevuta del bonifico deve attestare l'esecuzione del pagamento e contenere causale, riferimenti alla fattura, dati fiscali e CRO/TRN o stato eseguito; la mera disposizione non è sufficiente.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione, ma non posto a fondamento dell'accoglimento delle doglianze.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai vizi del provvedimento, senza che il giudice ne abbia applicato la disciplina per accogliere il ricorso.

  • art. 99 c.p.a.

    Richiamato indirettamente attraverso il principio nomofilattico dell'Adunanza plenaria sull'atto plurimotivato.

Massime di principio

  • Nelle procedure di accesso a incentivi pubblici, quando la disciplina richiede la ricevuta del bonifico attestante l'effettivo pagamento e contenente specifici riferimenti identificativi, la mera disposizione impartita alla banca non è equiparabile alla ricevuta o contabile definitiva e non dimostra il possesso del requisito documentale.
  • L'inosservanza di un requisito documentale essenziale previsto dal decreto incentivante e dalle relative Regole applicative può determinare l'improcedibilità o il rigetto della domanda di incentivo, anche quando il richiedente deduca l'avvenuta realizzazione sostanziale dell'intervento.
  • Quando le Regole applicative richiedono congiuntamente l'asseverazione di un tecnico abilitato e la certificazione del produttore, la prima non sostituisce la seconda e il richiedente deve produrre entrambi i documenti.
  • Per gli interventi incentivati soggetti a specifiche prescrizioni documentali, la documentazione fotografica deve comprendere tutti gli elementi espressamente indicati dalle Regole applicative, inclusi quelli necessari a dimostrare la sostituzione del generatore e la configurazione ante e post operam.
  • Nel caso di un provvedimento amministrativo fondato su più ragioni autonome, il giudice può respingere il ricorso esaminando e ritenendo legittima una sola di esse, con assorbimento delle censure relative alle altre, poiché l'annullamento non potrebbe comunque essere disposto.
  • Quando la normativa incentivante subordina l'accesso al beneficio alla produzione di diagnosi energetica ante operam e attestato di prestazione energetica post operam per edifici e impianti rientranti nelle soglie previste, tali documenti devono essere conformi ai requisiti normativi e non possono essere sostituiti da documentazione tecnica generica.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliInvalidità del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàEccesso di potere

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