Cassazione Penale, Sentenza n. 23628/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cardamone impugnava l'ordinanza del Tribunale di riesame che confermava la custodia cautelare in carcere applicata per partecipazione ad un'associazione transnazionale dedita al narcotraffico (capo 1, con aggravante art. 416-bis.1 c.p.) e per detenzione di armi e munizioni (capo 9-bis). Il ricorso articolava tre motivi: (1) vizi di motivazione sulla qualificazione delle intercettazioni e sull'interpretazione dei viaggi in Sud America (sosteneva che i viaggi erano legati al matrimonio con una cittadina colombiana e che alcuni collaboratori non lo conoscevano; mancavano reati-fine o elementi che provassero il ruolo di broker); (2) vizi di motivazione circa la qualificazione delle armi ritratte in fotografie come armi da guerra, rilevando l'assenza di indagini balistiche e l'inidoneità delle immagini; (3) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alle esigenze cautelari, dato un presunto ruolo marginale del ricorrente, la condizione restrittiva dei coindagati, il tempo trascorso e la possibilità di misure meno afflittive rispetto alla custodia in carcere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il controllo in sede di legittimità non consente una riconsiderazione alternativa dei fatti o un diverso apprezzamento delle intercettazioni salvo casi di manifesta illogicità; il Tribunale aveva valutato congruamente le intercettazioni, i contatti con fornitori esteri, i viaggi, l'uso di criptofonini e le chat come indizi gravi della partecipazione all'associazione. Ha ricordato che per la configurazione dell'art. 416-bis non è necessaria la prova della commissione dei reati-fine. Quanto al capo 9-bis, la Corte ha ritenuto non generica la valutazione fondata su foto, chat e sulle ricostruzioni balistiche investigative. Anche le esigenze cautelari sono state ritenute adeguatamente motivate in funzione del ruolo collegante del ricorrente e della persistenza delle condotte fino al 2021. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
La norma è richiamata per l'aggravante relativa alla partecipazione ad associazione di tipo transnazionale; la Corte conferma che per la misura cautelare la prova della partecipazione può essere fondata su contatti, ruolo di intermediazione, viaggi, uso di linguaggio criptico e modus operandi, senza necessità di provare i reati-fine.
capo 9-bis (detenzione di armi e munizioni)
Il Tribunale ha ritenuto la gravità indiziaria fondata non solo sulle immagini ma anche sulle chat e sulle ricostruzioni balistiche svolte dagli inquirenti; la Corte ha ritenuto la valutazione congrua e non meramente congetturale.
art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti della motivazione da esporre nel ricorso per cassazione: la Corte ricorda che in sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione dei fatti se non per vizi di logicità e violazioni di principio.
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Dispositivo richiamato per gli adempimenti della cancelleria in ordine all'esecuzione delle disposizioni di condanna e notifica.
Massime di principio
- In sede di cassazione il sindacato sulle misure cautelari è limitato: non è possibile chiedere una diversa valutazione dei fatti o delle intercettazioni salvo manifesta illogicità o violazione di legge.
- Le intercettazioni, i contatti con soggetti apicali, frequenti viaggi all'estero mirati a incontri riconducibili al traffico di stupefacenti, l'uso di criptofonini e il ruolo di mediazione costituiscono elementi idonei a dimostrare gravità indiziaria per associazione di tipo mafioso/transnazionale anche in assenza della prova dei reati-fine.
- Per il reato di detenzione di armi, fotografie e conversazioni in chat possono concorrere con elementi tecnici (ricostruzioni balistiche degli inquirenti) a fondare la gravità indiziaria; l'assenza di indagini balistiche non rende automaticamente irrilevanti immagini e scambi testuali.
- La mera eccezione che alcuni collaboratori non conoscano l'indagato o che vi siano spiegazioni alternative (es. matrimonio con cittadina estera) non è, di per sé, sufficiente a escludere la sussistenza di gravi indizi se esistono elementi plurimi e coerenti che collegano l'indagato all'attività criminale.
- La scelta della custodia cautelare in carcere può essere confermata quando il giudice ritenga sussistenti esigenze cautelari rafforzate dal ruolo attivo dell'indagato e dalla dimensione transnazionale dell'associazione; la difesa deve fornire elementi concreti e probanti per dimostrare l'assenza di tali esigenze o l'idoneità di misure meno afflittive.
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