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Sentenza

Sentenza n. 7130/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 18958 del 27 marzo 2024 notificato in data 29 marzo 2024, con il quale è stata disposta la revoca per basso reddito della concessione lotto in oggetto; - nonché ogni atto presupposto, antecedente e/o successivo ancorchè non comunicato o conosciuto, ivi compresi l’atto di avvio del procedimento di revoca prot. 9930 del 16 febbraio 2024 e l’eventuale attività istruttoria non comunicata, né conosciuta; - nonché, per quanto di ragione dei decreti direttoriali del 12 dicembre 2003 e del 16 maggio 2007, nella parte in cui hanno fissato il limite di redditività annuale delle ricevitorie del gioco del lotto.

Giustizia amministrativa202406204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della concessione della ricevitoria del gioco del lotto per mancato raggiungimento dei limiti di raccolta negli esercizi 2022 e 2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 33 della l. n. 724/1994, dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e dei principi di buona fede, buon andamento, giusto procedimento, proporzionalità e adeguatezza, nonché carenza dei presupposti, carenza di motivazione e di istruttoria, illogicità, contraddittorietà e sviamento. Ha sostenuto che l'ADM avrebbe applicato in modo automatico il parametro della raccolta minima, senza considerare le circostanze concrete che avevano determinato la riduzione dell'attività, consistenti in problemi di salute della titolare e in lavori di ristrutturazione dei locali. Ha inoltre evidenziato la pluriennale gestione della ricevitoria e il precedente rispetto dei parametri concessori. In corso di giudizio ha prodotto documentazione diretta a dimostrare la successiva ripresa dell'operatività dell'attività.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha riconosciuto che il potere di revoca per il mancato raggiungimento dei limiti reddituali non è vincolato e richiede la considerazione delle circostanze concrete, ma ha ritenuto che, nel caso esaminato, l'ADM avesse effettivamente valutato le osservazioni della concessionaria. Il rigetto delle giustificazioni è stato giudicato corretto: lo stato di salute della titolare non era supportato da adeguata certificazione medica prodotta nel procedimento, mentre la chiusura per ristrutturazione non risultava autorizzata. La revoca è stata inoltre ritenuta congrua e ragionevole in ragione della raccolta prossima allo zero nei due esercizi considerati, pari a 28,50 euro nel 2022 e 23 euro nel 2023, elemento idoneo a fondare una prognosi negativa sulla futura attività. La documentazione relativa alla ripresa dell'operatività successiva non è stata ritenuta rilevante, perché riferita a sopravvenienze estranee alla raccolta del gioco del lotto oggetto della valutazione amministrativa. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 33 l. n. 724/1994

    La disposizione è richiamata quale base normativa della disciplina della revoca della concessione del gioco del lotto per mancato raggiungimento dei livelli di raccolta.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione del provvedimento, poiché l'ADM aveva esaminato e respinto le giustificazioni della concessionaria.

  • art. 73 c.p.a.

    La norma è richiamata in relazione alla memoria depositata dalla ricorrente nel corso del giudizio.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento è stato dedotto dalla ricorrente, ma non risulta autonomamente esaminato dal giudice.

  • art. 41 Cost.

    La norma è stata richiamata dalla ricorrente in collegamento con il principio di buon andamento, senza una distinta applicazione nella motivazione della sentenza.

Massime di principio

  • Il potere di revocare una concessione di ricevitoria del gioco del lotto per il mancato raggiungimento dei limiti di raccolta non opera in modo automatico e richiede la valutazione delle circostanze specifiche rappresentate dall'interessato.
  • La motivazione della revoca è adeguata quando l'amministrazione esamina le giustificazioni del concessionario e ne espone le ragioni di rigetto, anche considerando l'assenza di adeguata documentazione probatoria e l'eventuale mancata autorizzazione delle circostanze addotte.
  • Una raccolta prossima allo zero per due esercizi consecutivi può giustificare la revoca della concessione anche in prospettiva futura, in quanto costituisce elemento congruo e ragionevole per una prognosi negativa sulla prosecuzione dell'attività.
  • La documentazione relativa alla ripresa dell'attività successivamente ai periodi oggetto della verifica non incide sulla legittimità della revoca quando attiene a sopravvenienze estranee ai livelli di raccolta valutati dall'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiochi e scommesseAutotutelaMotivazione del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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