Cassazione Penale, Sentenza n. 29775/2026 del 05/08/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato già condannato in primo grado per violenza sessuale aggravata, nei cui confronti era stata inizialmente applicata la custodia in carcere, poi sostituita con il divieto di dimora nel Comune di Matino e il divieto di avvicinamento alle persone offese con distanza minima di 500 metri. Successivamente la Corte d'appello di Lecce ha aggravato la misura ripristinando gli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 276 c.p.p., ritenendo che l'imputato avesse più volte violato le prescrizioni avvicinandosi a una persona offesa. Il Tribunale della cautela, investito dell'appello ex art. 310 c.p.p., ha confermato l'aggravamento, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa, un riscontro testimoniale per almeno uno degli episodi e l'irrilevanza delle produzioni difensive (POS, visite alla madre, dati GPS di un cellulare di cui non era certo l'utilizzatore). Con il ricorso per cassazione si deduceva la violazione degli artt. 274, 276 e 292 c.p.p. e il vizio di motivazione, lamentando: l'omessa motivazione sulla mancata comunicazione/notifica al difensore del provvedimento di aggravamento; la mancata specifica valutazione delle esigenze cautelari e della loro attualità; l'assenza di argomentazione sulle condotte integranti violazione dell'art. 387-bis c.p.; il travisamento della prova e l'illogicità della motivazione, sostenendosi che per due anni non vi erano state violazioni e che gli incontri contestati erano stati meno frequenti di quanto affermato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla mancata notifica al difensore perché questione non devoluta con l'appello cautelare e comunque non assistita da una specifica previsione di nullità; inoltre ha rilevato la carenza di interesse, poiché l'imputato aveva comunque proposto tempestivo appello esercitando pienamente il diritto di difesa senza chiarire quale concreto pregiudizio gli sarebbe derivato dal lamentato difetto di comunicazione. Le ulteriori doglianze sono state giudicate manifestamente infondate, poiché la Corte ha ribadito che l'aggravamento della misura non dipende dalla mera violazione delle prescrizioni, ma dall'esigenza di adeguare lo status libertatis a sopravvenute circostanze che aggravino le esigenze cautelari; il giudizio sulla gravità delle trasgressioni e sulla valutazione del materiale probatorio è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e non manifestamente illogica. La Corte ha quindi confermato la correttezza della valutazione di ripetute e ravvicinate violazioni del divieto di avvicinamento, con conseguente legittimità del ripristino degli arresti domiciliari. Ne è derivata anche la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare proposto avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali.
È richiamato quale base del provvedimento di aggravamento della misura; la Corte osserva che non prevede un obbligo di immediato avviso al difensore o di notifica del provvedimento di aggravamento.
Le esigenze cautelari devono essere rivalutate in presenza di circostanze sopravvenute che ne evidenzino l'aggravamento.
È invocato dal ricorrente a sostegno del vizio di motivazione e delle presunte carenze del provvedimento cautelare.
È richiamato dal ricorrente in relazione alle condotte di violazione delle prescrizioni, ma la Corte non sviluppa un autonomo giudizio di merito su tale norma.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte lo utilizza, in combinato disposto con l'art. 609, comma 2, c.p.p., per affermare l'inammissibilità delle censure non devolute in appello.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Consente di rilevare l'inammissibilità delle questioni non devolute al giudice dell'impugnazione cautelare.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte richiama la necessità che il ricorrente indichi il concreto interesse ad impugnare, altrimenti la doglianza è inammissibile.
È la base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce questioni non previamente devolute con l'appello cautelare, poiché il controllo di legittimità non può essere esteso a punti non sottoposti al giudice del riesame.
- In materia di aggravamento della misura cautelare, il presupposto non è la mera violazione formale delle prescrizioni, ma la sopravvenienza di circostanze idonee a rendere più grave l'esigenza cautelare e, quindi, a richiedere l'adeguamento dello status libertatis.
- L'obbligo di avviso o notifica al difensore di un provvedimento cautelare, quando non espressamente previsto dalla legge, non integra di per sé una nullità, salvo che sia dimostrata una concreta lesione del diritto di difesa o un vizio riconducibile alle cause generali di nullità.
- La valutazione della gravità delle trasgressioni alle prescrizioni cautelari e del materiale probatorio che le supporta è riservata al giudice di merito; in cassazione non è censurabile come travisamento della prova se la motivazione impugnata è coerente, specifica e non manifestamente illogica.
- Quando la misura applicata impone il puntuale rispetto di prescrizioni volte a evitare contatti con la persona offesa, la pluralità e ravvicinatezza delle violazioni può legittimare il ripristino di una misura più grave, purché il giudice motivi in modo congruo sulle esigenze cautelari attuali.
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