Cassazione Penale, Sentenza n. 31682/2024 del 02/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva respinto la richiesta di revoca della custodia cautelare per decorrenza dei termini di cui all'art. 303, comma 1, lett. a) c.p.p. La difesa ha sostenuto che la dichiarazione di incompetenza per territorio del G.U.P. di Napoli e la trasmissione degli atti a Reggio Calabria non avrebbero dovuto determinare una nuova decorrenza del termine di fase perché si sarebbe trattato di un mero trasferimento di atti tra Procure nella fase delle indagini preliminari (duplicazione di procedimenti), non di un regresso di fase o grado. In particolare la difesa ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n.299/2005 e ha osservato che l'art. 303, comma 2, c.p.p. si riferirebbe alla regressione di fase o grado, non al semplice trasferimento in sede di indagini preliminari. Dagli atti emergevano più titoli custodiali: ordinanza del GIP di Napoli del 25/10/2022 eseguita il 16/11/2022, ordinanza del GIP di Reggio Calabria del 13/03/2023 eseguita il 03/05/2023 e ordinanza di rinnovo del 23/10/2023.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 303, comma 2, c.p.p., interpretandolo secondo consolidata giurisprudenza in due ipotesi alternative: regressione ad altra fase o grado e rinvio del processo ad altro giudice; il trasferimento del procedimento a diversa autorità (anche tramite trasmissione degli atti) integra la seconda ipotesi e determina la nuova decorrenza del termine di fase della custodia cautelare. Il richiamo alla Corte costituzionale n.299/2005 e all'art. 304 c.p.p. non è risultato decisivo: non vi è stata sospensione dei termini e la durata complessiva della custodia non eccede i limiti di legge. Il Tribunale ha inoltre osservato che, sebbene possa sussistere l'ipotesi prevista dall'art. 297, comma 3, c.p.p. (retrodatazione dei termini se esisteva un precedente titolo per fatti connessi), il difensore non aveva provato che le ordinanze riguardassero gli stessi fatti né aveva chiesto espressamente l'applicazione di tale norma; quindi la questione non poteva essere rilevata d'ufficio nell'appello cautelare ai sensi dell'art. 310 c.p.p. Il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
La disposizione comma 2 disciplina due ipotesi alternative: regressione ad altra fase o grado e rinvio del processo ad altro giudice; il trasferimento del procedimento a diversa autorita' idoneo a far decorrere nuovamente i termini di fase della custodia cautelare.
Richiamato dalla difesa ma ritenuto non pertinente: nel caso non si e' determinata alcuna sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare ai sensi di tale norma.
Regola l'appello al tribunale per il riesame; la cognizione e' limitata ai motivi di gravame dedotti dal ricorrente (principio devolutivo), pertanto questioni non dedotte non possono essere rilevate d'ufficio.
Consente al giudice competente di rinnovare o sostituire una misura disposta da giudice ritenuto incompetente; la rinnovazione determina, di regola, il nuovo decorso dei termini di custodia cautelare.
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede che, se esisteva una precedente custodia cautelare in corso per fatti connessi, la decorrenza dei termini della nuova misura possa essere retrodatata alla notifica o esecuzione del precedente titolo; applicabile solo se provato l'oggettivo rapporto di identita' o connessione dei fatti.
art. 73 e art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norme sostanziali del testo unico stupefacenti: gli illeciti per cui il ricorrente e' indagato (traffico e detenzione/associazione per fini di spaccio).
Sentenza Corte Costituzionale n.299 del 22/07/2005
Citata dalla difesa per sostenere che i periodi di custodia subiti in fasi o gradi diversi debbano essere computati ai fini dei termini massimi; il Tribunale ha ritenuto il richiamo non risolutivo per il caso concreto, stante la diversa questione di rito su cui si decideva.
Massime di principio
- Il trasferimento del procedimento ad altra autorita' giudiziaria, anche tramite dichiarazione di incompetenza e trasmissione degli atti, puo' determinare la nuova decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.p.
- Se si contesta che una rinnovazione o un nuovo titolo custodiale debbano avere decorrenza retrodatata perche' esisteva un precedente titolo per gli stessi fatti, la difesa deve provare documentalmente l'identita' o la connessione dei fatti e chiedere espressamente l'applicazione dell'art. 297, comma 3; senza cio' la questione non puo' essere rilevata d'ufficio in sede di appello cautelare.
- In appello cautelare ai sensi dell'art. 310 c.p.p. il giudice esamina solo i motivi dedotti: occorre formulare e documentare puntualmente le eccezioni processuali rilevanti, altrimenti esse sono escluse dalla cognizione.
- Il richiamo a principi di proporzionalita' e a pronunce costituzionali non e' sufficiente se non e' collegato a fatti concreti e alla normativa applicabile nel caso concreto; va sempre dimostrato l'effetto pratico sulla durata complessiva della custodia.
- In presenza di procedimenti duplicati e piu' provvedimenti custodiali, il rischio di ripartenza dei termini e' concreto; la strategia difensiva efficace richiede tempestiva documentazione dei titoli custodiali e richiesta formale di retrodatazione quando rilevabile il rapporto di connessione tra i fatti.
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