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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10423/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente chiese la riparazione per errore giudiziario ex art. 643 c.p.p. dopo essere stata prosciolta in sede di revisione di una precedente sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). Aveva chiesto indennizzo per la detenzione cautelare e per le conseguenze personali, familiari e patrimoniali della condanna. La Corte d'appello respinse la domanda di riparazione dell'errore sostenendo che la richiesta di patteggiamento aveva causato la condanna per comportamento doloso, e riconobbe invece un indennizzo limitato per ingiusta detenzione per il periodo anteriore alla richiesta di patteggiamento, liquidato in 1.000 euro al giorno per complessivi 16.000 euro. La Ligresti impugnò sostenendo errata applicazione dell'art. 643 c.p.p., errata qualificazione della domanda come ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. e indebita quantificazione dell'indennizzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, annullando l'ordinanza della Corte d'appello e rinviando per nuovo giudizio. La Cassazione ha stabilito che la richiesta di patteggiamento non costituisce di per se causa dell'errore giudiziario e quindi non può automaticamente escludere il diritto alla riparazione ai sensi dell'art. 643 c.p.p. Per escludere la riparazione occorre verificare il nesso causale fra il comportamento dell'imputato e le ragioni che hanno determinato la revisione, nonché l'eventuale sussistenza di dolo o colpa grave. La decisione ha inoltre richiamato che la valutazione della domanda deve rispettare il principio dispositivo e l'onere della prova a carico dell'interessato. Gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 643 cod. proc. pen.

    Il diritto alla riparazione dell'errore giudiziario puo essere negato solo quando il richiedente abbia dato causa all'errore per dolo o colpa grave; sono escluse dalla sua portata le condotte meramente concausali, a meno che non sia dimostrato il rapporto causale esclusivo e il dolo o la colpa grave

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Prevede la riparazione per ingiusta detenzione e ostacola l'indennizzo quando l'interessato ha dato causa o concorso a dar causa alla privazione della libertà per dolo o colpa grave; distinta dalla disciplina dell'errore giudiziario

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regolamenta la procedura del patteggiamento; la richiesta di applicazione della pena e la sentenza di patteggiamento non implicano di per se la responsabilita dell'errore giudiziario e non impediscono automaticamente la revisione o la riparazione se la revisione rileva inconciliabilita oggettive dei fatti

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Disciplinando la revisione, impone di valutare le ragioni che hanno determinato la revoca della sentenza di patteggiamento; occorre investigare se le nuove prove o l'inconciliabilita tra giudicati riguardino i fatti storici e se la mancata emersione di tali elementi nel giudizio di patteggiamento sia dipesa da condotte dolose o gravemente colpose dell'imputato

  • art. 629 cod. proc. pen.

    Prevede la possibilita di revisione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti; la Cassazione richiama che la revisione deve essere interpretata tenendo conto delle specificita del patteggiamento

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Fornisce il parametro di giudizio per l'accertamento nel patteggiamento; in sede di revisione occorre verificare se le prove esaminate giustificano il proscioglimento secondo tale parametro

  • art. 1226 cod. civ.

    Riferimento alla quantificazione del danno e al principio di liquidazione equitativa; la Corte richiama che l'indennizzo deve tenere conto delle conseguenze personali, familiari e patrimoniali comunque dedotte e dimostrate

Massime di principio

  • La semplice richiesta di patteggiamento non esclude automaticamente il diritto alla riparazione per errore giudiziario: bisogna verificare il nesso causale tra comportamenti dell'imputato e le ragioni che hanno poi determinato la revisione
  • Quando la revisione riguarda una sentenza di patteggiamento occorre indagare se l'inconciliabilita tra giudicati riguarda i fatti storici o soltanto valutazioni probatorie o interpretazioni di diritto
  • Per escludere la riparazione e necessario provare dolo o colpa grave dell'imputato nella formazione del materiale di indagine o nella condotta processuale, non bastano condotte meramente concausali
  • La domanda di riparazione puo essere, se pertinente, riqualificata come domanda per ingiusta detenzione, ma questa ricaduta non deve essere usata per aggirare i criteri sostanziali del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario
  • Il ricorrente ha l'onere di allegare e provare i fatti che giustificano l'indennizzo; il giudice puo integrare d'ufficio la documentazione ma non puo surrogarsi nel compito probatorio del richiedente
  • Nella quantificazione dell'indennizzo il giudice deve considerare non solo la durata della detenzione ma anche le conseguenze personali, familiari e patrimoniali, motivando adeguatamente la scelta del criterio di liquidazione

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