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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35967/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP, in relazione ai reati indicati agli artt. 416 e 640 c.p. Hanno dedotto, ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari: in particolare contestano che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato le ammissioni di responsabilità rese in sede di riesame, l'incensuratezza, l'assenza di collegamenti con altre associazioni, il ruolo concretamente svolto (emissario e non telefonista), il rientro volontario in Italia del Salvati e il buon comportamento processuale, nonché la sproporzione e l'inefficacia rispetto ad altre misure (arresti domiciliari).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame abbia svolto una disamina completa e coerente delle risultanze processuali, coordinando la propria motivazione con quella del provvedimento genetico per costituire un unico corpo argomentativo. La Corte ha ritenuto fondata la valutazione del giudice di merito circa la concreta e attuale pericolosità di reiterazione, desunta dalla gravità, dalla continuità e dalla professionalità delle condotte (ruolo di "emissari", spregiudicatezza e spietatezza nei raggiri), e ha giudicato irrilevanti ai fini cautelari le ammissioni tardive rese in sede di riesame. Ha altresì condiviso la valutazione sulla inidoneità degli arresti domiciliari a recidere i legami con l'organizzazione, considerata l'ancora parziale identificazione dei sodali e l'elevata tendenza a delinquere. Conseguentemente la custodia cautelare è stata ritenuta proporzionata e necessaria. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    Norma di accusa richiamata (associazione): la sentenza prende atto della contestazione del reato associativo come parte del quadro indiziario che giustifica il rischio di persistenza nel contesto criminale

  • art. 640 c.p.

    Norma di accusa richiamata (truffa): le modalità sistematiche e ripetute delle condotte di truffa sono state valorizzate come indice di elevata capacità criminale e pericolosità

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    Regola di ammissibilità e oggetto del sindacato in Cassazione: il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di riesame può rilevare vizi di motivazione solo se si tratta di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità desumibili dal testo del provvedimento

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata)

    Sez. U, n. 16 del 19/06/1996; Sez. U., n. 7 del 17/04/1996; Sez. 5, Sent. n. 42784 del 23/05/2016; Sez. 6, n. 17313 del 20/04/2011

    Principi consolidati richiamati: il giudice di legittimità verifica solo se la motivazione del giudice di merito rientri nei limiti della plausibile opinabilità; lo stato di incensuratezza non è di per sé idoneo a escludere il pericolo di reiterazione; per la scelta della custodia è sufficiente che il giudice indichi, con argomentazione logico-giuridica, gli elementi che rendono la misura più adeguata

Massime di principio

  • In Cassazione il sindacato sulla motivazione delle misure cautelari è limitato: occorre dimostrare mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità desumibili dal testo del provvedimento impugnato; non è sufficiente proporre una diversa lettura plausibile degli atti
  • Le ammissioni di responsabilità rese tardivamente, nel corso del riesame, possono essere ritenute irrilevanti ai fini cautelari se non accompagnate da elementi concreti di resipiscenza o di cambiamento della situazione di rischio
  • Lo stato di incensuratezza dell'indagato non è, di per sé, elemento decisivo per escludere l'attualità del pericolo di reiterazione; essa vale come presunzione relativa che può essere superata dalle modalità e dall'intensità delle condotte
  • Il giudice di merito può fondare la scelta della custodia cautelare su considerazioni tratte dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati e dalla personalità dell'indagato; non è richiesta una analitica dimostrazione dell'inidoneità di ogni altra misura se emergono motivi specifici e logici che giustificano la misura adottata
  • Per contestare con successo una misura cautelare in situazioni analoghe, la difesa deve proporre elementi di fatto concreti e specifici che dimostrino l'assenza del pericolo di reiterazione o la concreta idoneità di misure alternative, non limitarsi a censure generiche
  • La motivazione del giudice di riesame può essere integrata e coordinata con la motivazione del provvedimento applicativo originario formando un corpo argomentativo unitario valido in sede di legittimità

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