Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 31185/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. I primi due motivi lamentavano violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo e sul momento rappresentativo del dolo in relazione alla resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo che non fosse adeguatamente dimostrata la consapevolezza di impedire l'atto d'ufficio. Il terzo motivo deduceva violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova quanto all'elemento soggettivo del danneggiamento, contestando la lettura della condotta come volontaria e consapevole. Il quarto motivo sosteneva che la condotta avrebbe dovuto essere inquadrata diversamente quanto ai rapporti tra più pubblici ufficiali coinvolti, mentre il quinto motivo contestava il concorso tra danneggiamento e resistenza, assumendo l'assorbimento del primo nel secondo. Il sesto motivo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche. L'ultimo motivo denunciava violazione di legge sulla durata massima del lavoro di pubblica utilità, ma la Corte ha rilevato che tale questione non era stata dedotta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi tre motivi privi di specificità perché non si confrontavano con la motivazione di merito della Corte d'appello, che aveva valorizzato le manovre pericolose e la volontaria condotta lesiva; ha giudicato manifestamente infondati il quarto e il quinto motivo, affermando che la condotta di opposizione con violenza o minaccia a più pubblici ufficiali integra concorso formale di reati e che il danneggiamento non è assorbito dalla resistenza, trattandosi di condotte distinte e susseguenti; ha reputato generico anche il sesto motivo sul diniego delle attenuanti generiche; ha infine dichiarato inammissibile l'ultimo motivo perché non previamente dedotto con l'appello, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. L'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Integra il reato la condotta di chi usa violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto d'ufficio; la Corte richiama la piena consapevolezza dell'imputato desunta dalle manovre pericolose poste in essere.

  • art. 635 c.p.

    Il danneggiamento richiede una condotta volontaria e consapevole; nel caso concreto la manovra volta al danneggiamento dell'auto del pubblico ufficiale è stata ritenuta sussistente e non assorbita dalla resistenza.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Il motivo di ricorso non dedotto in appello è inammissibile; la Corte ha rilevato che la questione sulla durata massima del lavoro di pubblica utilità non era stata previamente proposta nel giudizio di appello.

  • art. 337 c.p. e art. 635 c.p.

    Le due fattispecie concorrono quando le relative condotte sono diverse e susseguenti materialmente, senza assorbimento del danneggiamento nella resistenza.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in censure generiche o meramente riproduttive che non si confrontano con la motivazione specifica e coerente della decisione di merito.
  • La deduzione del vizio di motivazione sull'elemento soggettivo richiede di misurarsi con gli accertamenti fattuali del giudice di merito; non è sufficiente proporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • Quando una condotta violenta o minacciosa è rivolta contemporaneamente contro più pubblici ufficiali nel medesimo contesto fattuale, può configurarsi un concorso formale di reati.
  • Il danneggiamento non è automaticamente assorbito dal reato di resistenza a pubblico ufficiale se le condotte sono distinte sul piano materiale e cronologico, potendo concorrere tra loro.
  • Le censure non dedotte in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, pena l'inammissibilità del motivo.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile solo se il motivo evidenzia specifici profili di illogicità o omissione, non essendo sufficiente una critica generica o ripetitiva.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeDanneggiamentoImpugnazioni
RamiReati contro la PADelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.