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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50113/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva escluso il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p., sostenendo che alcune imputazioni erano state archiviate per motivi di merito o che la fase istruttoria si era protratta fino alla prescrizione impedendo una pronuncia sul merito, e quindi che la mancata pronuncia liberatoria non avrebbe dovuto precludere il risarcimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che il proscioglimento per prescrizione non equivale a una formula assolutoria e, salvo ipotesi di ingiustizia formale o eccedenza della durata della custodia rispetto alla pena astrattamente irrogabile o a quella concretamente inflitta, non sussiste diritto alla riparazione. Non risultando né una rinuncia formale del ricorrente alla causa di non punibilità né opposizione all'archiviazione, e data la compatibilità della durata della custodia con la pena astratta, il ricorso è stato respinto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese del Ministero resistente, liquidate in euro 1.000.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    La norma disciplina la riparazione per ingiusta detenzione. La Corte ha ritenuto che la riparazione è esclusa se il proscioglimento è intervenuto per prescrizione (formula non di merito), salvo che sussista ingiustizia formale o la detenzione superi la pena astrattamente applicabile.

  • art. 314, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamata per il concetto di "ingiustizia formale": la Corte ha affermato che l'ingiustizia formale può giustificare la riparazione anche se c'è estinzione per prescrizione, ma nel caso di specie non risultavano i presupposti per tale ingiustizia formale.

  • art. 315, terzo comma cod. proc. pen.

    Richiama l'applicabilità dei rimedi di impugnazione previsti per i provvedimenti in materia; la Corte lo ha usato per delimitare la cognizione di legittimità sulle decisioni di merito in materia di riparazione.

  • art. 646 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato il principio che il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte d'appello in materia di riparazione è limitato ai motivi di legittimità previsti dall'art. 606 c.p.p., e quindi non può investire il merito pienamente.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha sottolineato che il sindacato in Cassazione è limitato a tali motivi, con le relative limitazioni, e non a un controllo di merito esteso.

  • art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90

    Richiamato in relazione alla derubricazione di talune fattispecie a ipotesi "lieve"; la Corte ha osservato che anche in tale fattispecie a norma vigente l'arresto o la misura cautelare potevano essere legittimi alla data dei fatti, dunque non sussisteva ingiustizia formale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma relativa alle sanzioni per ricorso infondato: la Corte ha applicato l'ordine di versamento alla Cassa delle Ammende per inammissibilità del ricorso, ritenendo non sussistente causa di esonero.

Massime di principio

  • Il proscioglimento per prescrizione non equivale a una formula assolutoria e, di regola, esclude il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, salvo che sussista ingiustizia formale o che la durata della custodia cautelare ecceda la pena astrattamente o concretamente irrogabile.
  • Se la custodia cautelare è stata disposta su pluralità di contestazioni e almeno una di esse, anche da sola, legittima la misura cautelare, il proscioglimento per prescrizione di altre imputazioni non dà diritto alla riparazione.
  • La mancata opposizione all'archiviazione o l'assenza di una rinuncia formale alla causa di non punibilità (prescrizione) ostano alla richiesta di riparazione fondata sulla sola circostanza della prescrizione intervenuta.
  • Il sindacato in Cassazione sulle decisioni in materia di riparazione è limitato a questioni di legittimità e alla valutazione della congruità e logicità della motivazione, non a un nuovo esame di merito.
  • La riparazione può essere riconosciuta per la sola parte di detenzione che ecceda la pena astrattamente applicabile o la pena effettivamente inflitta nei precedenti gradi, se tale eccedenza è dimostrata.

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