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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31508/2022 del 23/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 26/06/2021 con cui il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza di estensione della sospensione condizionale della pena (beneficio ex art. 163 c.p.) alla pena irrogata con sentenza del 23/01/2018, nonostante in precedenza fosse stato riconosciuto il beneficio per reati unificati con ordinanza ex art. 671 c.p.p.; la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancata considerazione dell'unitarietà delle condanne in continuazione e per l'affermazione della intangibilità del giudicato come ostativa alla concessione in sede esecutiva

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corrette le ragioni del giudice di merito secondo cui il giudice dell'esecuzione può concedere la sospensione condizionale solo quando sopraggiungono elementi nuovi rispetto al giudizio di cognizione o quando la legge espressamente lo prevede (come nell'ipotesi di continuazione riconosciuta in sede esecutiva). Nel caso concreto la continuazione e l'unificazione erano state decise dal giudice della cognizione (sentenza 23/01/2018) il quale avrebbe dovuto estendere il beneficio all'epoca; l'omissione non può essere sanata in sede esecutiva e doveva essere impugnata con i mezzi ordinari. Condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    Norma sul beneficio della sospensione condizionale della pena; la Corte interpreta che la sua concessione in sede esecutiva è possibile solo se sopravvengono fatti o situazioni nuove rispetto al giudizio di cognizione o se la legge lo prevede espressamente

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità per il giudice dell'esecuzione di riconoscere la sospensione condizionale quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione; la Corte sottolinea che si tratta di una facoltà specifica e non di una deroga generale al principio di intangibilità del giudicato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese e il versamento in favore della cassa delle ammende; applicata per sanzionare la parte ricorrente per inammissibilità del ricorso

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000

    Riferimento giurisprudenziale utilizzato per valutare l'eventuale assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui la Corte ha ritenuto assente tale elemento e ha confermato la condanna alle spese

Massime di principio

  • La sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) può essere concessa in sede esecutiva soltanto se sopraggiungono elementi nuovi rispetto al giudizio di cognizione o se la legge lo prevede espressamente.
  • Quando la continuazione è stata riconosciuta e decisa in sede di cognizione, compete al giudice della cognizione (e non al giudice dell'esecuzione) valutare e, se del caso, estendere il beneficio della sospensione condizionale alle pene complessivamente determinate.
  • Se l'estensione del beneficio derivante dall'unificazione o dalla continuazione era valutabile al momento del giudizio di cognizione, la relativa omissione va impugnata con i rimedi ordinari (es. appello) e non può essere sanata in sede esecutiva.
  • Il giudice dell'esecuzione ha una facoltà limitata di intervento: può concedere il beneficio in caso di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva o di sopravvenienza di fatti rilevanti, ma deve attenersi ai limiti e alle determinazioni già assunte in sede di cognizione.
  • Nelle controversie simili, il difensore deve verificare tempestivamente se la continuazione e l'estensione del beneficio siano state decise in cognizione; se l'omissione è imputabile al giudice di cognizione, è necessario impugnare nei termini e con gli strumenti previsti, pena l'inammissibilità delle successive iniziative esecutive.
  • La mera invocazione dell'unitarietà delle condanne non è sufficiente in sede esecutiva se la valutazione sull'estendibilità del beneficio poteva e doveva essere compiuta nel processo di cognizione.

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