Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35349/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, in cassazione, dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che aveva escluso l'aggravante prevista dall'art. 615‑ter, comma 3, c.p. ("sistema informatico di interesse pubblico") con riguardo al sistema informatico di Poste Italiane S.p.A. nella parte dedicata alla gestione di polizze assicurative, e che aveva inoltre riqualificato i fatti contestati da frode informatica (art. 640‑ter c.p.) a reati di frode comuni (art. 640, commi 1 e 2 c.p.). Il Procuratore deduce violazione di legge e illogicità della motivazione (art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. La Corte ha ritenuto che, sebbene in astratto il pubblico ministero possa avere interesse a impugnare decisioni di riesame che escludano aggravanti ad effetto speciale, nel caso concreto il ricorrente non ha dedotto elementi idonei a dimostrare un interesse concreto e attuale collegato a esigenze cautelari o a un risultato processuale immediato (es. la "cristallizzazione" del giudicato cautelare) derivante dall'accoglimento del ricorso; di conseguenza la censura meramente critica sulla decisione del Tribunale del riesame è inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 615‑ter cod. pen.

    comma 3 (circostanza aggravante di cui al sistema informatico di interesse pubblico)

    La Corte territoriale ha escluso l'applicabilità dell'aggravante perché il sistema informatico di Poste Italiane, nella parte relativa alla gestione di polizze assicurative, è stato ritenuto riconducibile a un'attività bancario‑finanziaria di carattere privatistico e non a beni o servizi diretti al soddisfacimento di bisogni generali della collettività; la natura pubblicistica del titolare del sistema non è di per sé sufficiente.

  • art. 640‑ter cod. pen.

    reato di frode informatica

    Il Tribunale ha ritenuto che la condotta contestata non consista nella manipolazione diretta del sistema informatico (evento tipico del 640‑ter) ma nell'inganno che ha indotto la società a compiere un atto dispositivo; pertanto i fatti sono stati ricondotti alla frode comune (art. 640 c.p.).

  • art. 640 cod. pen.

    Applicato in riqualificazione rispetto al 640‑ter quando l'elemento lesivo è un atto dispositivo posto dalla vittima indotta in errore, non la manipolazione tecnica del sistema informatico.

  • art. 416, comma 1 cod. pen.

    associazione per delinquere (capo A)

    Il mantenimento della misura cautelare è stato comunque coperto dalla contestazione della associazione per delinquere; l'esclusione dell'aggravante non ha inciso sul titolo della custodia cautelare fondato anche su tale reato.

  • art. 568, comma 4 cod. proc. pen.

    interesse all'impugnazione

    Stabilisce che l'interesse all'impugnazione deve essere concreto e attuale e correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato; la Corte ricorda che il PM deve dimostrare detta attualità per evitare l'inammissibilità.

  • art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Riferiti alla violazione e interpretazione della legge penale e all'illogicità della motivazione; la Corte valuta tali censure solo se l'impugnante dimostra interesse concreto all'impugnazione.

Massime di principio

  • Per il pubblico ministero l'interesse a proporre ricorso in materia cautelare deve essere dimostrato con elementi concreti: non basta la censura meramente critica della decisione del riesame.
  • L'aggravante "sistema informatico di interesse pubblico" richiede che il sistema riguardi attività o servizi diretti al soddisfacimento di bisogni generali della collettività; la mera titolarità pubblicistica o la natura concessionaria non è sufficiente.
  • Distinguere frode informatica (art. 640‑ter) e frode comune (art. 640): se l'evento consiste nella manipolazione tecnica del sistema informatico si configura il 640‑ter; se l'evento è l'atto dispositivo compiuto dalla vittima indotta in errore, è ricorrente la fattispecie di frode comune.
  • Quando il Tribunale del riesame conferma la misura ma riclassifica i reati o esclude aggravanti ad effetto speciale, il PM può avere interesse a impugnare per ottenere la "cristallizzazione" del giudicato cautelare, ma deve esplicitare come l'accoglimento produrrebbe un vantaggio processuale concreto.
  • Nelle impugnazioni cautelari il ricorrente deve articolare contestazioni specifiche sia sul profilo della gravità indiziaria sia su quello delle esigenze cautelari quando il provvedimento impugnato abbia trattato o escluso tali presupposti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.